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sabato 8 marzo 2014

Canna fumaria in Condominio: limiti solo dal regolamento

Per l’installazione di una canna fumaria gli unici limiti da rispettare sono quelli fissati dai condomini. Le canne fumarie non hanno natura di costruzione e, quindi, non sono soggette alle regole sulle distanze. A stabilirlo la Corte di Cassazione con la recente sentenza del 03/03/2014, n. 4936.

La realizzazione di una canna fumaria in condominio non ha natura di nuova costruzione e non deve pertanto rispettare le regole in materia di distanze minime. Gli unici limiti e divieti son quelli imposti dal regolamento di condominio e dalle caratteristiche minime di funzionalità e di efficienza fissati dalle normative di sicurezza e di igiene. A spiegarlo la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4936 del 03/03/2014.

Con la sentenza in argomento la Suprema Corte fissa alcuni principi fondamentali. In primo luogo il Collegio ribadisce che le canne fumarie non sono costruzioni, e non sono quindi soggette ai vincoli sulle distanze minime dalle vedute di cui all’articolo 907 Cod. civ. (tre metri dal fondo del vicino). In secondo luogo i giudici hanno ribadito che l’installazione di una canna fumaria lungo il muro perimetrale di un edificio condominiale non è in contrasto con la natura del muro comune e quindi può essere attuata dal singolo condomino, purché nel rispetto dell’articolo 1102 Cod. civ. per il quale il nuovo manufatto deve rispettare il decoro architettonico dell’edificio e non violare il pari diritto degli altri condòmini ad usare la parete comune.

La Corte conclude sostenendo che in difetto di regolamento contrattuale l’installazione di una canna fumaria deve essere considerata illegittima solo se viola il decoro architettonico o se compromette la salubrità dell’aria a causa delle sue emissioni.

Nel caso in esame il proprietario di un immobile situato al piano terra di un edificio condominiale, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’assemblea condominiale, e successivamente dal Comune, aveva realizzato una canna fumaria lungo il muro perimetrale dello stabile. Successivamente all’installazione un altro condomino aveva però fatto causa perché sosteneva che la canna fumaria pregiudicasse il suo diritto di veduta. La Corte d’Appello adita aveva deciso per la demolizione della canna fumaria ma la decisione è stata annullata dalla Cassazione in considerazione del fatto che la canna fumaria non rientra nel novero delle «costruzioni».

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

giovedì 12 settembre 2013

Novità per gli impianti termici installati negli edifici a partire dal 01/09/2013

Sono operative le novità per gli impianti termici installati negli edifici introdotte dal D.L. 63/2013 che ha sostituito il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 in materia di scarichi degli impianti termici negli edifici, già modificata di recente dal D.L. 179/2012.

Il nuovo comma 9 ed i succesivi 9-bis, 9-ter e 9-quater prevedono:

- gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente; - l'obbligo di scarico a tetto non è più, dunque, limitato ai soli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, come disposto dal D.L. 179/2012.

È possibile derogare a tale obbligo nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

Nei casi di deroga è obbligatorio, comunque, installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. Si ricorda che il testo vigente prevede l'obbligo di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalle citate norme UNI EN. Dunque nel nuovo testo sono indicate esplicitamente le classi 4 e 5, mentre non è più espressamente indicata la tipologia a condensazione.

Infine, è previsto l'adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti alle nuove disposizioni.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

giovedì 8 agosto 2013

Impianti termici. Confermate le novità sugli scarichi in vigore da settembre

Al passaggio alla Camera del DDL di conversione del D.L. 63/2013 sono confermate le norme relative all'istallazione degli impianti termici negli edifici. Scarico a tetto non solo nei condomini. I requisiti per gli scarichi a parete.
Confermato dalla Camera il testo dell'art. 17-bis del D.L. 63/2013 introdotto nel corso dell'esame al Senato del DDL di conversione, che sostituisce il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 in materia di scarichi degli impianti termici negli edifici, già modificata di recente dal D.L. 179/2012.

Il nuovo comma 9 ed i succesivi 9-bis, 9-ter e 9-quater prevedono:

Gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L'obbligo di scarico a tetto non è più, dunque, limitato ai soli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, come disposto dal D.L. 179/2012.
È possibile derogare a tale obbligo nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

Nei casi di deroga è obbligatorio, comunque, installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. Si ricorda che il testo vigente prevede l'obbligo di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalle citate norme UNI EN. Dunque nel nuovo testo sono indicate esplicitamente le classi 4 e 5, mentre non è più espressamente indicata la tipologia a condensazione.

Infine, è previsto l'adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti alle nuove disposizioni.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.