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venerdì 22 settembre 2017

Materiali edilizi, come scegliere quelli sostenibili

Costruire un edificio rispettoso dell'ambiente non significa solo ridurre al minimo i consumi energetici per il suo funzionamento. Assumere consapevolezza nella scelta dei materiali con cui costruiamo le nostre casa è possibile e sarà d'aiuto sia all'ambiente che al nostro benessere.

In una progettazione consapevole e attenta al risparmio energetico è molto importante non dimenticare che oltre all'energia primaria per il funzionamento dell'edificio, anche i materiali hanno un grande impatto sull'ambiente.

La scelta dei materiali non è da sottovalutare. 

Ma come si può sapere, nel momento in cui si deve scegliere, quanto un materiale è sostenibile? È fondamentale conoscere tutte le caratteristiche, dalla fase di produzione alla fase di smaltimento.

L'energia incorporata nei materiali edilizi

Ogni materiale per essere prodotto e pronto alla posa, richiede delle lavorazioni e delle operazioni energivore. L'estrazione della materia prima, la sua lavorazione e infine il trasporto fanno incorporare al prodotto finito - e quindi poi all'intero edificio - una certa quantità di energia, che può raggiungere livelli davvero elevati. Le costruzioni di oggi e del futuro, saranno sempre più vicine a un consumo di energia pari a zero per il loro funzionamento e la quota di energia incorporata a causa dei materiali, sarà quindi sempre più predominante.

Il reale valore di energia incorporata da ciascun materiale può dipendere dalle specifiche tecniche di fabbricazione e di trasporto. In linea di massima, il legno è il materiale che richiede meno energia per la sua produzione, mentre è l'alluminio quello che ne ingloba la maggior quantità. Nel caso in cui il materiale sia riciclato questi valori si abbattono, così come incide positivamente il trasporto di materiali locali e con distanze brevi dalla messa in opera.

La "Life Cycle Assesment" è una metodologia di valutazione che permette di valutare tutte le fasi di vita dei prodotti edilizi, incluse la produzione e la dismissione, con la possibilità di effettuare un confronto tra diverse possibili soluzioni.

Informare il consumatore sulla qualità dei materiali

L'unione Europea ha mosso diversi passi in direzione di un sistema uniformato per la valutazione della sostenibilità di materiali e prodotti edilizi. Il percorso dell'Italia inizia negli anni '90 e porta alla stesure delle Norme ISO 14000, che stabiliscono criteri e metodologie per a valutazione del ciclo di vita dei prodotti. Questa operazione è fondamentale poiché offre al consumatore la possibilità di informarsi e conoscere i materiali che sta utilizzando.

Queste norme danno origine a dei marchi ambientali che esprimono la sostenibilità e le caratteristiche di un certo prodotto. Possiamo distinguere le etichette ambientali (Tipo I), come l'Eco-label, disciplinate dalla Norma ISO 14024, autodichiarazioni ambientali (Tipo II), regolate dalla Norma ISO 14021 e le dichiarazioni ambientali di prodotto (Tipo III), secondo la Norma ISO 14025. Gli strumenti regolati da queste norme sono in parte volontari e puntano allo sviluppo di un mercato sostenibile in cui la scelta della sostenibilità non sia obbligata ma voluta e comprendendo che il rispetto dell'ambiente non è un limite, ma un valore aggiunto.

Etichette ambientali di Tipo I, l'Ecolabel

Si tratta di un marchio di qualità ecologica che ha valenza europea e vuole distinguere i materiali ad elevata prestazione e ridotto impatto ambientale. Ecolabel UE nasce nel 1992 e i criteri su cui si basa sono atti a valutare l'impatto del prodotto nel suo intero ciclo di vita, considerando anche l'inquinamento provocato ad aria e acqua, la quantità di rifiuti prodotti e le risorse naturali consumate, anche in questo caso il legno è in cima alla lista.

Autodichiarazioni ambientali di Tipo II, il Ciclo di Mobius

I marchi ambientali di Tipo II sono dichiarazioni autonome, che vengono successivamente verificate attraverso apposite metodologie. 

Il Ciclo di Mobius, il cui simbolo è sicuramente noto a tutti, è relativo alla percentuale di materiale riciclato in un prodotto e alla sua successiva riciclabilità. Non esiste un ente accreditato per la regolamentazione di questa etichetta e rimane un'autodichiarazione del produttore, ma ha forte valore informativo per il consumatore.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto di Tipo III

Queste etichette si rifanno alle procedure di LCA e sono relative al ciclo di vita dei materiali, i cui dati quantitativi vengono esplicitati tramite l'EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto). Tutti i dati relativi all'impatto ambientale di un prodotto edilizio vengono raccolti e dichiarati in un documento tecnico, di realizzazione volontaria. Il procedimento è completamente regolato da un ente autorizzato indipendente e ogni informazione è reperibile sul sito del Program Operator. Esistono diverse categorie e criteri a cui rispondere e i risultati ottenuti in ciascuna danno origine alla certificazione finale, un valido strumento nelle mani del produttore per dimostrare e comunicare le proprie strategie orientate al rispetto dell'ambiente.

Legno certificato

Esiste un'etichetta che attesta la provenienza di questo materiale naturale, il cui prelievo sconveniente può avere conseguenze come il disboscamento incontrollato. Esistono foreste gestite nel modo corretto, sia naturalmente che socialmente, secondo precisi standard. 

Quando un legno proviene da una di queste foreste valutate e controllate, può ottenere il marchio FSC - Forest Stewardship Council® a.c. Lo stesso vale per il PEFC, garanzia che la materia legnosa (anche per la realizzazione di carta), proviene da boschi gestiti in modo sostenibile.

Materiali salubri e non inquinanti

Nella scelta dei materiali per la costruzione degli spazi della vita umana è fondamentale anche la garanzia di salubrità degli ambienti interni. Oltre a non avere un grande impatto sull'ambiente, i materiali selezionati non dovranno avere alcun impatto sulla nostra salute. Il problema degli inquinanti chimici nell'aria è purtroppo diffuso. Le reazioni negative del nostro organismo ad alcune sostanze possono essere dovute ad allergie, irritazioni o reazioni alla tossicità di alcuni componenti chimici. Oltre a garantire sempre un corretto ricambio di aria, per il quale si consiglia sempre la VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) è fondamentale scegliere materiali naturali e che contengano il minor numero di componenti chimici potenzialmente nocivi. Attenzione inoltre a vernici, collanti, solventi e adesivi, accertiamoci sempre che siano davvero sicuri e preferiamo materiali di origine naturale.

Fonte: Infobuild Energia, leggi QUI.

Per ulteriori approfondimenti o consulenze contatta ECOGEOM S.r.l.

lunedì 18 settembre 2017

Interventi per il risparmio energetico e antisismici, la cessione del credito

Vediamo assieme come fare per cedere le detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di riqualificazione energetica e per l'adozione di misure antisismiche effettuati su parti comuni di edifici condominiali. Il tutto alla luce delle disposizioni aggiornate su tale tematica ai sensi della Legge di bilancio 2017, L. 11/12/2016, n. 232, dei provvedimenti dell’Agenzia entrate conseguentemente emanati e delle modifiche introdotte dal D.L. 24/04/2017, n. 50, dopo la sua conversione in legge.

INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI CHE POSSONO USUFRUIRE DI AGEVOLAZIONI

Alla luce del quadro normativo vigente, come emerge dalle modifiche da ultimo introdotte con la L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), è possibile fruire delle seguenti agevolazioni su interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis del Codice civile):

1) detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, con il massimo di spesa previsto dai medesimi commi (art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2017);

2) detrazione nella misura del 70% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 344, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (art. 14, comma 2-quater, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021). Ai sensi dell’art. 14, comma 2-quinquies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, come modificato dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, la sussistenza delle condizioni sopra elencate, necessarie per accedere al beneficio, è asseverata da professionisti abilitati mediante il rilascio dell’Attestato di prestazione energetica (APE). Si prevede che l’ENEA effettui controlli sulla veridicità di tali attestati, con procedure e modalità da disciplinarsi con futuro decreto ministeriale. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti;

3) detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 344, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2015, anche in questo caso da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (art. 14, comma 2-quater, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021);

4) detrazione nella misura del 75-85% delle spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, ove dall’intervento derivi il passaggio dell’edificio rispettivamente ad una o due classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto disposto dal D. Min. infrastrutture e trasporti 28/02/2017, n. 58, recante “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati” (art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021).

CESSIONE DEL CREDITO FISCALE DERIVANTE DA TALI AGEVOLAZIONI

È prevista la possibilità, per i beneficiari delle agevolazioni in commento, di cedere il relativo credito. Le modalità per effettuare la cessione del credito sono differenziate, così come i soggetti che possono accedere a tale opportunità, a seconda della tipologia di intervento; in particolare, dopo le modifiche introdotte alla disciplina ad opera dell’art. 4-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, a seguito della conversione in legge, la situazione è la seguente.

Soggetti “no tax”, interventi di cui ai punti 1) e 2) - Per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) precedenti, la cessione può essere effettuata da soggetti che non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art.11, comma 2, o dell'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (c.d. “no tax area”), nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta, oppure nei confronti di altri soggetti privati, anche lavoratori autonomi, società ed enti, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Per tali soggetti pertanto - dopo le modifiche introdotte dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, è stato eliminato il divieto di cedere il credito a banche ed intermediari finanziari (art. 1, comma 74, della L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 2-ter, del D.L. 04/06/2013, n. 63, art. 4-bis del D.L. 50/2017; conseguentemente, il Provvedimento Ag. Entrate 22/03/2016, n. 43434, disciplinante la cessione del credito per tali soggetti prima delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, è stato sostituito dal Provvedimento Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110, che tiene conto di tali modifiche). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

Tutti gli altri soggetti, interventi di cui ai punti 2), 3) e 4) - Per gli interventi di cui ai punti 2), 3) e 4)precedenti, la cessione può essere effettuata da tutti gli altri beneficiari diversi dai soggetti che si trovano nella “no tax area” indicati al punto precedente, sia in favore dei fornitori di beni e servizi che di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche lavoratori autonomi, società ed enti, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (art. 1, comma 2-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, come modificato dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, in combinato disposto con il Provvedimento Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110, che ha sostituito il precedente Provvedimento Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108577 quanto agli interventi per il risparmio energetico di cui ai punti 2) e 3) e con il Provvedimento Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108572 quanto agli interventi antisismici di cui al punto 4).

Ecco una tabella riepilogativa:

 
Soggetti “no tax”
Interventi risparmio energetico di cui ai punti 1) e 2)
Altri soggetti
Interventi risparmio energetico e antisismici di cui ai punti 2), 3) e 4)
Soggetti che possono cedere il credito
A. Soggetti per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 11, comma 2, D.P.R. 917/1986).
B. Soggetti per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, o assimilati a quelli da lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 4.800 euro (art. 13, comma 1, lettera a) e art. 13, coma 5, lettera a), D.P.R. 917/1986 - si vedano peraltro le esclusioni ivi indicate).
C. Cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Si ricorda che la cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
A. Condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi in commento.
B. Cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Soggetti che possono essere cessionari
A. Fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
B. Altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
È consentita anche la cessione del credito in favore di banche e intermediari finanziari, mentre è esclusa la cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.
A. Fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
B. Altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
È esclusa la cessione del credito in favore di banche e intermediari finanziari nonché delle amministrazioni pubbliche.
Adempimenti e procedura per usufruire della cessione del credito
- I condòmini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e la accettazione della cessione.
- L’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo, l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto.
- Successivamente l’amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Utilizzo del credito in compensazioneIl credito d’imposta che non sia oggetto di successiva cessione è utilizzabile in compensazione, ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Qualche riferimento normativo:

D.L. 24/04/2017, n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.


L. 11/12/2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.


Provv. Ag. Entrate 22/03/2016, n. 43434
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.


L. 28/12/2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).


D.L. 04/06/2013, n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.


Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108572
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies,...


Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108577
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica...


Provv. Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di...
di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

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