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domenica 29 dicembre 2013

Manufatto precario: le condizioni l’esenzione del titolo edilizio

Con la Sentenza n. 2333 del 02/12/2013 il Tar Sicilia torna sul tema dei manufatti precari, precisando a quali condizioni possono essere ritenuti tali ed essere edificati e mantenuti senza uno specifico titolo edilizio.

Non richiedono la concessione edilizia quei manufatti che, per la destinazione d'uso cui sono finalizzati oltre che per le loro particolari caratteristiche, possono considerarsi provvisori, di uso temporaneo e destinati alla rimozione dopo l'uso. Questo è il principio stabilito dal Tar Sicilia con la Sentenza del 02/12/2013, n. 2333.

Nel caso in esame i giudici respingono il ricorso di un cittadino contro il Comune di Palermo per l’annullamento di un’ordinanza con la quale l’Amministrazione comunale aveva ingiunto la dismissione di un prefabbricato in lamiera su di un Monte ed adibito al ricovero di apparecchiature elettriche relative ad una adiacente antenna radio. Si legge «nel caso in esame, il box metallico in questione (ancorato su base di cemento), per la sua stessa destinazione (ricovero di apparecchiature elettriche relative a una adiacente, antenna radio) non può ritenersi diretto a soddisfare bisogni contingenti, sibbene esigenze aziendali di carattere duraturo, funzionali all’esercizio di due emittenti radiofoniche, non par dubbia la necessità del titolo concessorio, trattandosi, appunto di trasformazione permanente del territorio in zona, peraltro, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico».

Il Tar Sicilia ricorda che la precarietà delle strutture può essere riscontrata nella contemporanea presenza di due requisiti, uno strutturale e l’altro funzionale:
l'opera non deve costituire trasformazione urbanistica del territorio e non deve essere costituita da intelaiature infisse al suolo, né deve essere chiusa in alcun lato;
occorre avere riguardo alla destinazione d'uso dell'opera; sicché una struttura destinata a dare una utilità prolungata nel tempo non può considerarsi precaria.

Il Tribunale specifica che «ai sensi dell’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»), infatti, è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico anche solo funzionale. In particolare, la concessione edilizia è necessaria anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo».

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

venerdì 20 dicembre 2013

Agevolazioni prima casa: decadono se il vano non abitabile è facilmente utilizzabile

Il concetto di superficie utile complessiva prescinde dalla sua abitabilità, sicché anche un vano deposito non abitabile può far aumentare la metratura dell’immobile fino a farlo diventare «di lusso». L’acquirente perde i benefici fiscali «prima casa» se la superficie utile complessiva dell’immobile è superiore a 240 mq.

Anche il vano non abitabile è da considerare parte della superficie complessiva dell’immobile ai fini delle agevolazioni prima casa e del riconoscimento del carattere «di lusso» dello stesso, qualora il locale sia facilmente utilizzabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 25674 del 15/11/2013.

In particolare, i giudici della Corte Suprema hanno affermato che:
con «superficie utile complessiva» non si deve far riferimento solamente alla superficie abitabile; la facile utilizzazione di una superficie è concetto che prescinde dall’abitabilità.

Nella vicenda in esame due coniugi avevano impugnato l’avviso di liquidazione col quale, revocata l’agevolazione fiscale prima casa, era recuperata a tassazione l’ordinaria imposta di registro e inflitte sanzioni sull’acquisto di un immobile. L’immobile, ad avviso dell’Ufficio finanziario, era di lusso perché aveva una superficie utile complessiva superiore a 240 mq., dovendosi in essa computare il cosiddetto vano deposito, posto che quest’ultimo presentava un’altezza di 3,25 m. e due ampie finestre oltre a un’ampia portafinestra, essendo invece irrilevante la sua destinazione di fatto.

Gli Ermellini osservano che la superficie utile complessiva non può restrittivamente identificarsi con la sola superficie abitabile: l’abitabilità va considerata come un criterio non esclusivo al fine dell’individuazione della categoria giuridica della «superficie utile complessiva» di cui all'art. 6 del D.M. 02/08/1969.

L’utilizzabilità di una superficie è concetto che prescinde dall’abitabilità ed è quello più idoneo a esprimere il carattere «lussuoso» o meno di una casa. Cosicché, la possibilità di conseguire una facile abitabilità, mediante, ad esempio, un semplice adeguamento dei rapporti aereo-illuminanti, consente di ritenere «utile» la superficie abitativa; e il tener conto di questa potenzialità abitativa consente di individuare meglio ciò che è «di lusso» o meno sul piano del mercato immobiliare, che, come noto, una tale disponibilità di superficie valorizza.

Il testo della sentenza è consultabile nel box Fonti Collegate di Legislazione Tecnica.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

lunedì 16 dicembre 2013

Competenze professionali, i Geometri possono progettare opere in cemento armato

La progettazione di strutture di "modesta entità" anche in cemento armato rientra tra le competenze professionali del geometra, considerato che il D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha abrogato il R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, ai sensi del quale "Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all'albo".

Lo ha affermato la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con la sentenza n. 1312 del 20 novembre 2013, che ha ribadito un concesso già espresso dal TAR per la Lombardia (sentenza Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361 - leggi news).

Il contesto

La vicenda ha origini da una delibera di giunta comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei geometri che ha stabilito che "tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richedente".

A tale delibera è seguita la richiesta da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia che ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, rilevando la carenza assoluta di potere in capo alla giunta comunale per aver esercitato funzioni a carattere normativo in tema di competenze professionali, in assenza di una norma attributiva di tale potere.

La tesi del TAR

I giudici di primo grado ha ritenuto, innanzitutto, che la delibera comunale rientra nell'ambito degli atti d'indirizzo politico-amministrativo con i quali gli organi politici degli enti comunali (sindaco, consiglio e giunta) fissano le linee generali cui gli uffici devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Trattandosi di atto d'indirizzo, la deliberazione non assume carattere vincolante per gli uffici amministrativi cui essa è rivolta, atteso che questi dovranno pur sempre verificare, in base alla normativa di riferimento, se i progetti sottoposti al loro esame rientrino nella competenza professionale dei geometri, sulla scorta delle caratteristiche dell'opera da realizzare.

La misura di mc 1500, che la delibera impugnata assume quale criterio d'indirizzo ai fini della determinazione della competenza professionale dei geometri in materia di progettazione edilizia, non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell'opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all'applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell'edificio ed alle modalità costruttive.

Alla luce delle suesposte considerazioni, i giudici del TAR hanno respinto il ricorso in quanto infondato.

Fonte: Lavori Pubblici.it, leggi QUI

lunedì 9 dicembre 2013

Consigli per il risparmio energetico nell'utilizzo del riscaldamento

Prima regola: monitorare e controllare la spesa energetica legata all’uso dell’impianto di riscaldamento

In un periodo di crisi economica come quello attuale, il pensiero anche per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento corre al risparmio e alla possibilità di limitare i costi di gestione del calore. Ecco alcuni consigli e soluzioni utili per monitorare e controllare la spesa energetica legata all’uso dell’impianto di riscaldamento, in grado di migliorarne anche le performance.

Non va dimenticato che l’energia consumata nell’edilizia residenziale per riscaldare gli ambienti e per l’acqua calda sanitaria rappresenta circa il 30% dei consumi energetici nazionali, e circa il 25% delle emissioni totali nazionali di anidride carbonica, una delle principali cause dell’effetto serra e del conseguente innalzamento della temperatura del globo terrestre (fonte ENEA).

La dispersione di calore

Circa il 75% del calore prodotto nell’ambiente domestico viene disperso da muri, porte, finestre e tetti non correttamente isolati. Per migliorare il rendimento fino al 10% può essere sufficiente spegnere o abbassare il riscaldamento quando si arieggiano gli ambienti, o utilizzare dei pannelli termo riflettenti, da posizionare dietro ai caloriferi addossati verso pareti esterne. Se poi è possibile è sempre consigliabile realizzare un "cappotto", che per conservare il calore è consigliabile realizzare all'interno dei locali, possibilmente con materiali naturali e traspiranti.

Valvole termostatiche

L’installazione di una valvola termostatica posta su ciascun calorifero, permette di regolare la temperatura secondo le esigenze dell'utenza che può scegliere fra modelli più semplici, che permettono di decidere la temperatura di ogni stanza limitando il flusso di acqua calda al radiatore, e modelli avanzati di tipo elettronico che consentono di ottenere una certa temperatura a una data ora, adattando così il riscaldamento al proprio stile di vita.

In alcune Regioni italiane, come in Lombardia (legge regionale n.3 del 21-02-2011), l’adozione dei sistemi per la termoregolazione è obbligatoria per legge.

Regolare la temperatura con un termostato

Negli impianti individuali è possibile regolare la temperatura dell’ambiente attraverso un termostato che accende e spegne automaticamente la caldaia in base alla temperatura scelta o ai gradi desiderati uniti a orari prefissati; è consigliabile installarlo lontano dalla caldaia e non in locali caldi, come la cucina; se non è possibile arrivarci con un cavo esistono anche modelli senza fili.

La regolazione a zone

E’ possibile migliorare ulteriormente l’efficienza e il risparmio, ottimizzando l’utilizzo del riscaldamento, nei diversi locali e in orari differenziati. Apparecchiature “senza fili”, facili da programmare, permettono infatti di trasformare i tradizionali impianti di riscaldamento centralizzati in confortevoli impianti a zona capaci di garantire elevati risparmi energetici e ridurre le emissioni inquinanti, controllando le diverse zone dell’abitazione in modo indipendente, basti pensare alle differenti esigenze che vi possono essere tra la zona giorno e la zona notte.

Tutti gli interventi effettuati per migliorare la prestazione energetica della propria abitazione usufruiscono dei relativi benefici fiscali.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze.

martedì 3 dicembre 2013

Tutte le novità della L. 124/2013, di conversione del D.L. 102/2013, in materia di IMU, altra fiscalità immobiliare e nuovo Piano Casa

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29/10/2013 la L. 28/10/2013, n. 124, che converte, con modificazioni, il D.L. 31/08/2013, n. 102 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Di seguito una sintesi dei contenuti del provvedimento.
L'articolo 1 del provvedimento prevede che, per l'anno 2013, non sia dovuta la prima rata dell'IMU sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013.
L'articolo 2 reca esenzioni e agevolazioni in materia di IMU.
L'articolo 3 prevede un contributo per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni sull'IMU.
L'articolo 4 riduce al 15% l'aliquota della cedolare secca per gli immobili locati a canone concordato.
L'articolo 5 prevede che il comune possa applicare, per l'anno 2013, la componente della Tares diretta alla copertura dei costi per il servizio dei rifiuti.
L'articolo 6 reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti e il rifinanziamento di Fondi per l'acquisto della prima casa e per l'accesso alle abitazioni in locazione.
L'articolo 7 dispone l'erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro a titolo di anticipo a valere sul Fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2013.
L'articolo 8 proroga al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.
L'articolo 9 modifica la disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.
L'articolo 10 dispone un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale relativa agli ammortizzatori sociali in deroga. Modifica inoltre le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello.
Gli articoli 11 e 11-bis prevedono la costituzione di due ulteriori contingenti di esodati per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti di accesso alla pensione.
L'articolo 12 riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
L'articolo 13 ridetermina le risorse del Fondo per i pagamenti da parte degli enti territoriali dei debiti certi ed esigibili e, per garantire la liquidità necessaria, l'articolo 15 autorizza maggiori emissioni di titoli di Stato.
L'articolo 14 concerne la definizione agevolata, in appello, delle controversie per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti.

In particolare, tra gli impegni assunti dal Governo, alcuni riguardano l'impossibilità di reperire la copertura finanziaria dell'eventuale soppressione della seconda rata dell'IMU attraverso aumenti di entrate fiscali, la disincentivazione dello sfruttamento del suolo, la proporzionalità della Tares alla quantità di rifiuti prodotti, la proroga per l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali, l'introduzione di una seconda soglia per l'offerta pubblica di acquisto, l'utilizzo dei risparmi della riforma Fornero per risolvere il problema di tutti i lavoratori esodati.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

lunedì 2 dicembre 2013

Numero telefonico fisso dello STUDIO TECNICO BOLOGNINI

Siamo finalmente riusciti a chiudere la questione del numero fisso dello studio, non senza problemi e ritardi: come sapete infatti è da giugno scorso che ne siamo privi a causa di disguidi creati da TeleTu.

Circa un mese fa, in seguito a solleciti inviati alla stessa TeleTu, pareva che la questione si fosse risolta, ma - anche di fronte alle ultime richieste di migrazione del numero da parte del nostro attuale gestore LIVECOM s.c.s. Onlus - la risposta è stata nuovamente negativa.

Abbiamo pertanto preso la decisione di abbandonare definitivamente il numero precedente e attivare il nuovo numero dello STUDIO TECNICO BOLOGNINI, che risponde allo 051/0545529, come di consueto in orari d'ufficio.