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domenica 29 dicembre 2013

Manufatto precario: le condizioni l’esenzione del titolo edilizio

Con la Sentenza n. 2333 del 02/12/2013 il Tar Sicilia torna sul tema dei manufatti precari, precisando a quali condizioni possono essere ritenuti tali ed essere edificati e mantenuti senza uno specifico titolo edilizio.

Non richiedono la concessione edilizia quei manufatti che, per la destinazione d'uso cui sono finalizzati oltre che per le loro particolari caratteristiche, possono considerarsi provvisori, di uso temporaneo e destinati alla rimozione dopo l'uso. Questo è il principio stabilito dal Tar Sicilia con la Sentenza del 02/12/2013, n. 2333.

Nel caso in esame i giudici respingono il ricorso di un cittadino contro il Comune di Palermo per l’annullamento di un’ordinanza con la quale l’Amministrazione comunale aveva ingiunto la dismissione di un prefabbricato in lamiera su di un Monte ed adibito al ricovero di apparecchiature elettriche relative ad una adiacente antenna radio. Si legge «nel caso in esame, il box metallico in questione (ancorato su base di cemento), per la sua stessa destinazione (ricovero di apparecchiature elettriche relative a una adiacente, antenna radio) non può ritenersi diretto a soddisfare bisogni contingenti, sibbene esigenze aziendali di carattere duraturo, funzionali all’esercizio di due emittenti radiofoniche, non par dubbia la necessità del titolo concessorio, trattandosi, appunto di trasformazione permanente del territorio in zona, peraltro, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico».

Il Tar Sicilia ricorda che la precarietà delle strutture può essere riscontrata nella contemporanea presenza di due requisiti, uno strutturale e l’altro funzionale:
l'opera non deve costituire trasformazione urbanistica del territorio e non deve essere costituita da intelaiature infisse al suolo, né deve essere chiusa in alcun lato;
occorre avere riguardo alla destinazione d'uso dell'opera; sicché una struttura destinata a dare una utilità prolungata nel tempo non può considerarsi precaria.

Il Tribunale specifica che «ai sensi dell’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»), infatti, è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico anche solo funzionale. In particolare, la concessione edilizia è necessaria anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo».

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

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