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lunedì 30 settembre 2013

Ecobonus, Ristrutturazioni, Bonus mobili ed elettrodomestici: nuova circolare dall'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 18 settembre scorso interviene con alcuni chiarimenti sulle misure introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 che contiene agevolazioni dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità di stimolo dei settori produttivi di riferimento.Ricordiamo che il citato decreto-legge ha definito la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni d’imposta previste sia per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sia per quelli di ristrutturazione edilizia, innalzando contestualmente le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013).

Per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, sono previsti ulteriori sei mesi di agevolazione (30 giugno 2014).

Nell’ambito del bonus (50%) riservato alle opere di recupero del patrimonio edilizio, poi, ha raddoppiato l’importo massimo agevolabile (da 48 a 96mila euro) e aggiunto, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La circolare tratta:
- gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. 


Riqualificazione energetica - La disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica è contenuta nell’art. 14 del decreto. Il comma 1 stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013”.

La proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, di seguito indicati:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.


Ristrutturazioni edilizie - Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono oramai parte del Tuir (articolo 16-bis) e, anche se le misure sono state per il momento “ritoccate” (cioè, fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di detrazione è del 50% e il massimo di spesa ammissibile è pari a 96mila euro), con il nuovo anno tutto tornerà alla normalità.

Nella circolare il paragrafo 2.2 è dedicato alle precisazioni a proposito del bonus in caso di interventi antisismici su edifici situati in zone ad alta pericolosità tellurica (articolo 16, comma 1-bis del Dl 63/2013).

Le unità immobiliari interessate sono quelle adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive, a prescindere dalla loro categoria catastale e lo sconto d’imposta, per questo tipo di interventi, è innalzato al 65% delle spese sostenute (per un ammontare massimo di 96mila euro) e può essere applicato fino al 31 dicembre 2013, a patto che le procedure autorizzative siano state avviate dal 4 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 63/2013.

I lavori agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir e precisamente l’esecuzione di opere:
- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.


Mobili e grandi elettrodomestici - L’art. 16, comma 2, del decreto, nel quadro delle misure adottate per favorire la ripresa economica, prevede che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.” Il medesimo comma 2 stabilisce che la detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.

Nella circolare viene precisato che l’agevolazione è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Un ulteriore chiarimento fornito sulla detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è contenuto nel paragrafo 3.6 e riguarda le modalità di pagamento. In sostanza, i contribuenti hanno a disposizione due vie: quella classica, che prevede l’effettuazione di un bonifico bancario o postale, obbligatoria per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione, e quella “straordinaria” con carte di credito o di debito, possibilità concessa in considerazione del tipo di beni comperati.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in materia; si rammenta inoltre che in Commissione Ambiente e Finanze della Camera è già stato dato l'OK alla stabilizzazione dell'ecobonus, ora occorre l'approvazione in Parlamento.

domenica 29 settembre 2013

Perchè dire no alla costruzione di nuove case


Suona strano detto da un geometra.

Eppure è un dato di fatto: siamo ormai giunti al punto di non ritorno.


Stop alla nuove costruzioni, è ora di riqualificare.

Occorre fermare le nuove costruzioni per puntare alla riqualificazione edilizia, energetica e urbanistica: “La crisi economica, gli obiettivi europei da raggiungere entro il 2020, il calo delle nuove costruzioni, il bisogno di risparmio delle famiglie e quello di far ripartire lo sviluppo impongono una svolta: quella di risistemare, riqualificare l’esistente e farlo velocemente", così si espresso Francesco Toso del CRESME, a Sassuolo durante convegno ‘Scenari internazionali per l’edilizia sostenibile e la rigenerazione urbana in chiave green’, nell’ambito del Festival green economy di distretto promosso da Confindustria ceramiche.


Oggi 2,5 milioni di edifici sono in uno stato pessimo o mediocre e quindi 30 milioni di abitazioni necessitano una riqualifica che, pure a livello economico, può portare sviluppo economico.

Le premesse per dare una svolta al mercato dell’edilizia ci sono e sarà interessante vedere se questa cultura innovativa dell’edilizia arriverà alle imprese, agli imprenditori e ai decisori politici.


Ma in poche parole, quale può essere il decalogo per il geometra ambientalista:

1. no alle nuove case, perché ce ne sono fin troppe già esistenti, invendute, sfitte e da ristrutturare (si parla di percentuali imbarazzanti di immobili "inutili");

2. no alle nuove case, perché la cementificazione del territorio riduce sempre più la superficie permeabile del terreno, riducendo quindi la ricarica delle acque sotterranee (sono anni che stiamo attingendo alle riserve di acque fossili, con gravi problemi di subsidenza);


3. no alle nuove case, perché il continuo rivestimento delle zone permeabili contribuisce ai dissesti idrogeologici verificatisi negli ultimi anni (frane, allagamenti, inondazioni...), senza considerare che la riduzione progressiva di terreno agricolo ci rende sempre più schiavi delle importazioni;

4. no alle nuove case, perché abbiamo un patrimonio edilizio esistente immenso da riqualificare, sia dal punto di vista energetico che sismico;

5. no alle nuove case, perché rischiano di divenire eco-mostri abbandonati a causa del fallimento delle imprese costruttrici (la bolla immobiliare è scoppiata, ora raccogliamo i cocci e ricominciamo dalla parte giusta);


6. si alla riqualificazione, perché possiamo dare il meglio per rendere efficiente un edificio (deve essere un impegno di tutti noi tecnici, quello di fornire sempre l'assistenza migliore e più qualificata);

7. si alla riqualificazione, perché le strutture pubbliche esistenti (scuole, comuni, biblioteche, palestre...) hanno necessità di grossi interventi e non è possibile pensare di cambiare fabbricato così come si cambia una giacca;

8. si alla riqualificazione, perché le infrastrutture esistenti (strade e fognature) non possono essere ampliate all'infinito per soddisfare la sete di nuove costruzioni;

9. si alla riqualificazione, perché deve essere uno slogan di stimolo anche per la pubblica amministrazione, che non può e non deve sempre contare sugli oneri delle nuove costruzioni per fare cassa;


10. si alla riqualificazione, per fare del bene all'ambiente, al nostro portafoglio e alle casse della pubblica amministrazione, perché nuove case vuol dire nuove spese.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze relative alla riqualificazione energetica o antisismica.

Commissione Ambiente e Finanze della Camera: OK a stabilizzazione ecobonus

Approvata risoluzione bipartisan per estensione ecobonus 65%.

Le Commissioni riunite Ambiente e Finanze della Camera hanno approvato all’unanimità la Risoluzione bipartisan (7-00090) per la stabilizzazione dell’eco-bonus del 65% e l’estensione degli interventi che possono godere della detrazione. La risoluzione è stata sottoscritta da tutti i gruppi politici ed impegna il Governo ad assumere iniziative urgenti per mettere in sicurezza e riqualificare dal punto di vista energetico il patrimonio edilizio nazionale, sia privato che pubblico, con specifiche norme da inserire nella legge di stabilità.

Il Presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera Ermete Realacci, primo firmatario della risoluzione, ha commentato "La risoluzione impegna l’esecutivo a stabilizzare ed estendere l’eco-bonus, a garantire agli interventi riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza antisismica del patrimonio immobiliare un effettivo vantaggio rispetto alle altre agevolazioni per l’edilizia, tenendo fermo l'attuale parametro che prevede una differenza di 15 punti percentuali fra eco-bonus e agevolazione riconosciuta per gli ordinari interventi di ristrutturazione. La risoluzione prevede inoltre che siano ampliati i soggetti fruitori dell’eco-bonus, includendo tra aventi diritto anche gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, quelli relativi alla riqualificazione energetica di edifici interi, gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici ricadenti in aree al alta pericolosità sismica che, per ragioni di tipo amministrativo, non rientrano ancora nelle zone 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e gli interventi di consolidamento antisismico dei beni immobili strumentali e delle strutture alberghiere”.

“Oltre a rafforzare le politiche ambientali, anche in vista degli impegni per la riduzione delle emissioni assunti dall’Italia a livello internazionale – conclude Realacci -, la risoluzione indicata una via praticabile da subito per dare maggiore sicurezza ai cittadini, rilanciare un settore importante come l’edilizia nel segno della qualità e ridurre sia le emissioni che le bollette degli italiani. Tra una casa costruita male e una costruita secondo i criteri del risparmio energetico, infatti, passa una differenza di bolletta energetica di ben 1.500 euro l’anno”.
Ricordiamo che l'ecobonus fissa la detrazione d’imposta del 65%, ripartita in 10 anni, per le spese sostenute dai privati fino al 31 dicembre 2013 per la riqualificazione energetica di edifici; fino al 30 giugno 2014 per le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni dei condomini. Dal 2014 le detrazioni torneranno al 36%, in attesa di una stabilizzazione normativa. In ogni caso già nel decreto legge che aveva prorogato l'ecobonus e l'aveva innalzato al 65% c'era l'impegno del Governo a stabilizzare l'incentivo.

Sono detraibili le spese per sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, schermature solari, micro-cogenerazione e micro-trigenerazione e gli interventi di efficientamento idrico e per la sostituzione delle coperture di amianto.


Fonte: Infobuildenergia, leggi QUI.

Ora occorre l'ultimo step, o d'urgenza da parte del Governo, o del Parlamento, sperando che non si vada a nuove elezioni prima che questo delicato passaggio venga concluso.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze in materia.

giovedì 26 settembre 2013

Presentata risoluzione alla Camera dei Deputati per interventi a favore della riqualificazione energetica

I deputati chiedono la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica.

E’ stata presentata qualche giorno fa in Commissioni riunite Finanze e Ambiente della Camera dei Deputati la Risoluzione “bipartisan” n. 7-00090 che, partendo dall'evidenza che gli investimenti in edilizia green, risparmio energetico, fonti rinnovabili, innovazione e ricerca rappresentano un volano per l’economia, chiede di stabilizzare le misure a favore della riqualificazione degli edifici esistenti.

I deputati sollecitano l’impegno del Governo a rafforzare le politiche di sostegno dell’edilizia, coerentemente con gli impegni internazionali che l’Italia ha assunto, dal protocollo di Kyoto, agli accordi con l'Unione europea nell'ambito del pacchetto «20-20-20», alla recente Conferenza dell’ONU Rio+20, assumendo iniziative urgenti dirette alla messa in sicurezza e alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, privato e pubblico.

Premessa della Risoluzione è che l’Unione europea prevede che entro la primavera del 2014 tutti i Paesi membri debbano presentare iniziative volte a ridurre i consumi energetici negli edifici esistenti, mentre è stato fissato entro il periodo 2019-2021 il termine ultimo per l'adozione di standard costruttivi per i nuovi edifici pubblici e privati che praticamente garantiscano l'azzeramento di tali consumi.

Inoltre si fa notare che il sistema di incentivi fiscali adottato nel nostro paese dal 2007, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio, ha portato enormi risultati e benefici, soprattutto le agevolazioni fiscali del 55%, alzate al 65% fino a dicembre 2013, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Nella Risoluzione in particolare si chiedono iniziative urgenti dirette alla messa in sicurezza e alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, privato e pubblico, prevedendo nel disegno di legge di stabilità per il 2014 specifiche norme dirette a:

a) dare stabilità all’ecobonus, vale a dire all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;

b) inserire l’ecobonus all'interno del complessivo quadro normativo in materia di agevolazioni fiscali, avendo cura di garantire, in ogni caso, un effettivo vantaggio agli interventi volti alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare;

c) ampliare i soggetti fruitori dell’ecobonus, includendo nell'elenco degli interventi per i quali è possibile godere di tale agevolazione fiscale:

1) gli interventi relativi alla riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

2) gli interventi relativi alla riqualificazione energetica di edifici interi;

3) gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici ricadenti in aree al alta pericolosità sismica che, per ragioni di tipo amministrativo, non rientrano ancora nelle zone 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

4) gli interventi di consolidamento antisismico dei beni immobili strumentali;

d) pubblicizzare in maniera diffusa su tutti i media la normativa in merito all'Ecobonus.

Fonte: Infobuildenergia, leggi QUI.


Per approfondimenti potete contattare lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI.

sabato 21 settembre 2013

Riforma Catasto e Rendite Catastali in Parlamento: dal vano al metro quadro

20/09/2013 - Riforma del Catasto ai nastri di partenza. Dopo l'OK arrivato dalla Commissione Finanza della Camera, sembrerebbe, infatti, che entro la giornata di oggi si darà il via libera al nuovo testo della delega fiscale al Governo, di cui uno dei temi di maggiore importanza riguarda la revisione del sistema catastale, che comincerebbe così il suo iter il prossimo lunedì.

La grande novità contenuta la riforma del catasto (attesa ormai da tanti anni) è costituita dal superamento del vano catastale, utilizzando come unità di riferimento il metro quadrato. Per quanto riguarda il calcolo del valore patrimoniale delle unità immobiliari, saranno utilizzate metodologie differenti in relazione alla specifica destinazione catastale dell'immobile. 

In particolare:
- nel caso di immobili a destinazione catastale ordinaria (A, B e C, come ad esempio le civili abitazioni o i locali commerciali) sarà utilizzato il valore di mercato del metro quadro opportunamente corretto in base ad un coefficiente diverso che sarà funzione della localizzazione e delle caratteristiche edilizie dell'immobile, abbandonando così l'attuale metodologia che utilizza il concetto del vano;
- nel caso di immobili a destinazione catastale speciale (D, come ad esempio gli alberghi) si utilizzerà una metodologia basata sulla stima diretta;
- per gli immobili di interesse storico si effettuerà una stima che terrà conto dei maggiori oneri relativi alla manutenzione, ai vincoli legislativi e all'apporto alla valorizzazione del patrimonio storico nazionale.
Si terrà, dunque, conto della relazione tra valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni con differenze di ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune. Ad esempio, gli appartamenti nel centro storico di Roma, sono oggi accatastati come case popolari, ma in realtà sono abitazioni di prestigio, con un valore di mercato altissimo.

All'indomani dell'OK arrivato dalla Commissione Finanza della Camera, il direttore generale di Nomisma Luca Dondi ha commentato sottolineando il duro colpo alla base dati dell'Agenzia delle Entrate i cui riferimenti, come recita il testo diffuso dal Ministero, rappresenteranno "valori di larga massima" che rischiano di sollevare molti contenzioni. Come se non bastasse il problema dell'attendibilità dei valori e della definizione degli algoritmi di calcolo, il direttore Dondi ha sottolineato che "i perimetri delle zone non derivano da atti normativi ma sono stati definiti sulla base di regolamenti interni all'Agenzia. Queste considerazioni, seppure in parte condivisibili, hanno il duplice effetto di mettere seriamente in discussione uno strumento di calcolo delle basi imponibili che si ritiene presenti meno incoerenze rispetto all'attuale e, cosa se possibile peggiore, di riportare in alto mare la riforma del catasto di cui si discute da circa un ventennio, che sui quei valori sembrava doversi imperniare. Alla luce del clima di ampia condivisione che ha caratterizzato i lavori della Commissione Finanze, si riuscirà finalmente a varare un credibile percorso di riforma del catasto che rimetta in campo gli unici strumenti a disposizione che sono stati incidentalmente messi fuori gioco? E' legittimo avere più di un dubbio in proposito".

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.

venerdì 20 settembre 2013

Su chi ricade la responsabilità per la violazione delle norme di sicurezza nel cantiere?

Sicurezza sul lavoro: gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche grava su tutti coloro che esercitano i lavori. Ognuno è, infatti, destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche in funzione delle rispettive attribuzioni e competenze. 

In particolare, il datore di lavoro non perde la sua posizione di garanzia anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente, in quanto anch'egli destinatario delle disposizioni antinfortunistiche a tutela del lavoratore.

Questa la motivazione con cui la Cassazione, con la sentenza n. 35827 del 30 agosto scorso, ha confermato la condanna emessa dal giudice d'appello, contro il coordinatore per la progettazione, il datore di lavoro e legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori e il legale rappresentante della ditta subappaltatrice cui era stata affidata la realizzazione di un complesso edilizio, per omicidio colposo aggravato dalla violazione della norma infortunistica a danno del lavoratore, a seguito della morte per folgorazione di un operaio all'interno di un cantiere dove non era stata appunto rispettata la distanza di sicurezza dai cavi elettrici, come previsto dall'art. 11 del d. P. R. 164 del 7 gennaio 1956.


Una responsabilità riconosciuta su tutte le figure evidenziando come ciascuna di esse, con condotte indipendenti ma convergenti, nella reciproca consapevolezza, abbia posto le condizioni efficienti per il verificarsi dell'evento mortale, quindi non voluto ma prevedibile: la Cassazione ha quindi negato l'ipotesi di interruzione del nesso causale, sussistendo invece l'obbligo di cooperazione tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice, come sancito dall'art. 7 della legge 626/94. 

Nell'ipotesi in cui i titolari della posizione di garanzia siano più di uno, infatti, ciascuno di questi è, "per intero", destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Da qui ne consegue che il principio di affidamento non è invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia(qui, per esempio, del lavoratore, "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica).

Situazione riscontrata nel caso in oggetto: in particolare, il coordinatore della progettazione non avrebbe elaborato alcuna indicazione preventiva atta ad eliminare il rischio derivante da una linea elettrica aerea in prossimità dell'area dei lavori, mentre il datore di lavoro e il subappaltatore, non avrebbero redatto né approvato un piano di sicurezza e quindi le relative misure ad esso collegate atte ad evitare il rischio di incidenti e infortuni.

La sentenza chiarisce inoltre la corresponsabilità specificandone i termini per ciascuna delle figure implicate:il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato come previsto dall'art. 40, comma 2, c.p.; al coordinatore per la progettazione compete invece la redazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento), contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e del fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione; infine, il coordinatore per l'esecuzione dei lavorideve verificare sia l'applicazione delle disposizioni del PSC sia l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere, oltre a dovere organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, arrivando anche ad esercitare personalmente il potere/dovere di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Sia il coordinatore per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori hanno una posizione di garanzia diretta, essendo prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza dei loro obblighi.

Infine, la sentenza evidenza come un'esclusione di responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo nel caso in cui il subappaltatore svolga dei lavori, determinati e circoscritti, in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, ma non nel caso in cui vi sia interdipendenza tra i lavori svolti dai due soggetti.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.

martedì 17 settembre 2013

Contratti nulli senza APE: chiarimenti

Con lo studio «DL 63/2013 - Prime note interpretative relative alla allegazione dell’APE a pena di nullità» il Consiglio Nazionale del Notariato fornisce indicazioni interpretative delle disposizioni introdotte dal D.L. 63/2013 in merito all'obbligo di allegare l'APE ai contratti di trasferimento degli immobili.

Di seguito i principali contenuti dello studio.


Dallo studio in commento emerge che il termine «vendita» possa essere stato utilizzato in senso lato, quale sinonimo di «alienazione», comprensivo, pertanto, di ogni atto traslativo a titolo oneroso. Si ritiene pertanto, vista la sanzione della nullità del contratto, di procedere via prudenziale all’allegazione dell’attestato di prestazione energetica in occasione della stipula di tutti gli atti inter vivos comportanti il trasferimento, a titolo «oneroso», di edifici.

In merito alla nuova norma che prevede l’obbligo di allegazione anche agli atti a titolo gratuito che comportino «il trasferimento di immobili», si ritiene che la nuova disciplina dovrà intendersi riferita non solo alla fattispecie negoziale disciplinata dagli articoli 769 ss. cod. civ., ma anche ad ogni altro negozio nel quale, anche senza spirito di liberalità, vi sia trasferimento di immobile a titolo gratuito.

Sui contratti di locazione viene chiarito che l'obbligo si applica solo in caso di una nuova locazione (ad esempio un contratto che rinnova, proroga o reitera un precedente rapporto di locazione). Per affinità con la figura della locazione (e sempre che si tratti di nuovi contratti), l'obbligo si applica, in via estensiva, anche ai seguenti contratti:
- leasing (avente per oggetto un edificio comportante consumo energetico);
- affitto di azienda (qualora il relativo contratto comprenda anche l’affitto di edifici comportanti consumo energetico).

La sanzione prevista per la mancata allegazione dell'APE è la nullità assoluta del contratto, con la conseguenza che:
- la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice;
- l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione;
- il contratto nullo non può essere convalidato.

Al Notaio spetta verificare che il documento che gli viene esibito abbia quel contenuto minimo che, in base alla normativa vigente, lo possa qualificare come Attestato di prestazione energetica (o come ACE se si allega questo documento in corso di validità) ed in particolare:
- l’indicazione della classe di prestazione energetica;
- la data di rilascio (sia l’APE che i vecchi ACE hanno durata decennale);
- gli elementi idonei a collegare l’attestato all’immobile negoziato (in primo luogo i dati di identificazione catastale);
- la sottoscrizione del tecnico che lo ha redatto;
- non è tenuto a fare alcun accertamento sull'abilitazione del tecnico redattore dell’attestato, che spetta, invece, al proprietario del bene.

Per una vendita posta in essere dal 06/06/2013, il venditore potrà avvalersi ancora dell’eventuale ACE rilasciato in data anteriore al 06/06/2013 ed in corso di validità, sia per l'obbligo di dotazione che per l'obbligo di allegazione. Inoltre, è possibile allegare copia conforme di un attestato già allegato a precedente atto.

In caso di contratto preliminare di vendita (come per altre fattispecie contrattuali che possano considerarsi conclusive di una trattativa, ma non traslative dell’immobile) sorge certamente l’obbligo per il proprietario di consegnare al promissario acquirente l’A.P.E., ma non vi è certamente l’obbligo di allegazione, né sono previste sanzioni relative alla validità del contratto.

Sono elencati i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione discendenti dalla normativa vigente o comunque ricavabili dal sistema, per i quali, di conseguenza, non sussiste obbligo di allegazione:
- fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
- fabbricati industriali e artigianali;
- fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali;
- edifici in cui non è necessario garantire un comfort abitativo;
- edifici adibiti a luoghi di culto;
- fabbricati «al grezzo»;
- edifici «marginali»;
- edifici inagibili o comunque non utilizzabili;
- manufatti.

Infine, il documento in commento fornisce le seguenti importanti indicazioni:

la certificazione formata tra il 06/06/2013 ed il 03/08/2013, sulla base della disciplina dettata con legge regionale emanata in ossequio alla Direttiva 2002/91/CE, ma non ancora aggiornata alla direttiva 2010/31/UE, è valida, in quanto formata nel rispetto della normativa in vigore al momento del suo rilascio, ed è quindi utilizzabile, anche dopo il 03/08/2013, ai fini del trasferimento a titolo oneroso e/o gratuito dell’immobile, nei limiti di durata della certificazione stessa.

Dal momento che la L. 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013, ha modificato l’art. 17 del D. Leg.vo 192/2005, stabilendo l’operare della clausola di cedevolezza solo per quelle Regioni e/o Province autonome che abbiano recepito anche la Direttiva 2010/31/UE, dal 04/08/2013 (data di entrata in vigore della L. 90/2013) alle Regioni e/o province autonome non in linea con la Direttiva 2010/31/UE torna applicabile la disciplina nazionale dettata dal D. Leg.vo 192/2005, anche per quanto riguarda le modalità di formazione e di rilascio della certificazione energetica. Quindi non possono essere utilizzati ACE rilasciati dal 04/08/2013 sulla base della disciplina dettata con legge regionale conforme alla Direttiva 2002/91/CE, ma non ancora aggiornata alla Direttiva 2010/31/UE.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

giovedì 12 settembre 2013

Novità per gli impianti termici installati negli edifici a partire dal 01/09/2013

Sono operative le novità per gli impianti termici installati negli edifici introdotte dal D.L. 63/2013 che ha sostituito il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 in materia di scarichi degli impianti termici negli edifici, già modificata di recente dal D.L. 179/2012.

Il nuovo comma 9 ed i succesivi 9-bis, 9-ter e 9-quater prevedono:

- gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente; - l'obbligo di scarico a tetto non è più, dunque, limitato ai soli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, come disposto dal D.L. 179/2012.

È possibile derogare a tale obbligo nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

Nei casi di deroga è obbligatorio, comunque, installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. Si ricorda che il testo vigente prevede l'obbligo di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalle citate norme UNI EN. Dunque nel nuovo testo sono indicate esplicitamente le classi 4 e 5, mentre non è più espressamente indicata la tipologia a condensazione.

Infine, è previsto l'adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti alle nuove disposizioni.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

domenica 8 settembre 2013

Accatastamento delle unità collabenti (ruderi)

Con la nota prot. n. 29440 del 30/07/2013, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alle corrette modalità di aggiornamento catastale delle unità collabenti (categoria F/2).

Il documento precisa che l'attribuzione della categoria F/2 è regolamentata dal D.M. 02/01/1998, n. 28, art. 3, comma 2, per quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante.

In particolare, il citato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell'identificazione, «possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso». Per tali immobili sussiste quindi la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento degli atti catastali.

Viene inoltre precisato che l'iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale. Da ciò consegue che la stessa categoria non è ammissibile, ad esempio, quando l'unità che si vuole censire, risulta ascrivibile in altra categoria catastale, ovvero, non è individuabile e/o perimetrabile. In particolare, si considerano catastalmente né individuabili, né perimetrabili, le costruzioni ed i manufatti:

• privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai;

• delimitati da muri che non abbiano almeno l'altezza di un metro.

Pertanto per poter predisporre gli atti di aggiornamento cartografici e censuari relativi alle unità collabenti debbono essere verificati entrambi i requisiti appena elencati.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

giovedì 5 settembre 2013

Il nuovo Piano Casa: 200 milioni a sostegno di mutui e affitti


Il D.L. 102/2013 ha creato un nuovo fondo a favore degli inquilini morosi e rifinanziato 3 fondi già esistenti per agevolare l'acquisto della prima casa e le locazioni, destinando 200 milioni di euro nel biennio 2014-2015.

Con il D.L. 31/08/2013, n. 102, pubblicato in G.U. n. 204 del 31/08/2013, oltre alle misure in materia di IMU, fiscalità immobiliare e lavoro, è stato varato un Piano per la casa che prevede la creazione di un nuovo fondo ed il rifinanziamento di tre fondi già esistenti. Il Piano prevede una dotazione complessiva di 200 milioni di euro per rendere più sostenibili gli oneri del mutuo e della locazione della prima abitazione per le famiglie e le persone più svantaggiate.
Di seguito una sintesi dei contenuti ed i criteri di accesso ai Fondi.

FONDO DI SOLIDARIETA' PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (40 MILIONI DI EURO)

Il Fondo sostiene i proprietari, titolari di mutui prima casa nel pagamento delle rate del mutuo, consentendo una sospensione nel pagamento delle rate.
Il Fondo è stato istituito con l'art. 2, comma 475, della L. 244/2007 e viene ora rifinanziato con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Soggetti ammessi
Proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, in temporanea difficoltà, titolari di un mutuo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

Come funziona
L’accesso al Fondo consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi. Il Fondo sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di spread.

Requisiti per l'accesso
Oltre al requisito di reddito indicato, i richiedenti devono dimostrare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- perdita del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- perdita del rapporto di lavoro parasubordinato (di cui all'articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile);
- insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.

Come si accede
La domanda di sospensione va effettuata direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata che di volta in volta viene resa disponibile su www.dt.tesoro.it e su www.consap.it.

La banca, effettuati gli adempimenti di competenza, inoltra l’istanza a CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.

La modulistica è disponibile sul sito del Ministero dell’Economia al seguente indirizzo
http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html.

Altre informazioni
Ulteriori informazioni sono reperibili su: www.dt.tesoro.it e www.consap.it.

FONDO PER L’ACCESSO AL CREDITO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (60 MILIONI DI EURO)

Il Fondo offre le garanzie necessarie per ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa. Lo Stato garantisce il 50% della quota capitale del mutuo che viene concesso.
Il Fondo è stato istituito con l'art. 13, coma 3-bis, del D.L. 112/2008 e viene ora rifinanziato con ulteriori 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Soggetti ammessi
Possono fare richiesta per accesso al Fondo le giovani coppie o i nuclei familiari anche mono-genitoriali con figli minori. Con le modifiche introdotte dal D.L. 102/2013 potranno accedere al Fondo anche i giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Requisiti per l'accesso
I requisiti da possedere per poter accedere sono:
- età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti);
- giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono-genitoriali con figli minori;
- giovani lavoratori titolari di contratti di lavoro atipici di cui all’art. 1 della L. 28/06/2012, n. 92;
- reddito ISEE complessivo non superiore a 40.000 euro;
- non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

Caratteristiche dell'immobile beneficiario

Per beneficiare del Fondo, l’immobile:
- deve essere adibito ad abitazione principale;
- non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore e a 95 metri quadrati;
- non deve avere le caratteristiche di lusso.

Caratteristiche del mutuo attivabile con il Fondo
mutui ipotecari prima casa:

- di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri predefiniti;
- i mutui potranno essere sottoscritti con un tasso non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della L. 07/03/1996, n. 108;
- i finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.

Come si accede
I giovani in possesso dei requisiti, per accedere ai finanziamenti, devono compilare il modello di domanda, allegare la documentazione richiesta e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa.

Altre informazioni
Per ulteriori informazioni su come accedere ai fondi, sugli Istituti di credito che hanno aderito all’iniziativa e sulla modulistica necessaria: http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa

FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (60 MILIONI DI EURO)

Il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazione in locazione prevede l’erogazione di contributi a favore di famiglie che hanno un canone di locazione registrato che si trovano in difficoltà nel pagare l’affitto.
Il Fondo è stato istituito con l’art. 11 della L. 431/1998 e ora viene incrementato di ulteriori 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Come funziona
Ogni anno lo Stato, con Legge Finanziaria, stabilisce l'importo da ripartite tra le Regioni entro il 31 marzo.
Successivamente i Comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi e individuano con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne.
Le somme assegnate sono concesse come contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dai conduttori in difficoltà ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata.

Soggetti ammessi
Possono presentare la domanda tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti minimi previsti dal D.M. 07/06/1999 (riferiti al nucleo familiare):
- reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
- reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

Ulteriori criteri possono essere definiti dai bandi comunali.

Come si accede
I conduttori, in possesso dei requisiti, potranno accedere al Fondo partecipando ai bandi pubblici comunali.

FONDO DI GARANZIA A COPERTURA DEL RISCHIO DI MOROSITA' DI LOCATARI ALTRIMENTI AFFIDABILI (40 MILIONI DI EURO)

Il Fondo, di nuova istituzione, viene dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ed è finalizzato a garantire il rischio di morosità da parte di quei locatari, generalmente affidabili, che a causa della sfavorevole situazione economica che attraversa il Paese, si trovano momentaneamente in difficoltà. Il Fondo ha, inoltre, la finalità di prevenire l’apertura di procedimenti di sfratto.
La norma di legge che istituisce il Fondo fa rinvio ad un successivo decreto ministeriale che sarà emanato entro tempi brevissimi e ripartirà le risorse tra le Regioni.

Soggetti ammessi
Gli inquilini residenti in Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

Come funziona
L’accesso al fondo consentirà la sospensione temporanea del pagamento dei canoni di affitto. Il previsto decreto ministeriale ripartirà le risorse disponibili fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Altre informazioni
Il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornirà tutte le informazioni necessarie all’accesso al Fondo e la relativa modulistica.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

martedì 3 settembre 2013

Creare milioni di posti di lavoro è possibile

La “blue economy” per reagire
alla crisi economica ed ambientale

Ispirarsi alla natura per ridurre l’inquinamento e creare milioni di posti di lavoro è possibile. Parola di Gunter Pauli, ideatore della “economia blu”.

Ispirarsi alla natura per ridurre l’inquinamento e creare milioni di posti di lavoro è possibile. Parola di Gunter Pauli, ideatore dell’economia blu: uno sviluppo della green economy che punta alla sostenibilità attraverso la
trasformazione in merce redditizia di materiali e sostanze generalmente
sprecati. Se ne è parlato presso il World environment education congress
(Weec), tenutosi a Marrakesh dal 9 al 14 giugno: obiettivo della blue economy
non è ridurre le emissioni di CO2, ma addirittura azzerarle. Per farlo,
l’economista belga non propone di investire più denaro nella tutela
dell’ambiente, ma di sfruttare da subito le innovazioni che, in ogni settore,
utilizzando sostanze già presenti in natura permettono di effettuare minori
investimenti. Un processo virtuoso che può ridare ossigeno all’economia
globale, ma che potrà essere realizzato solamente se si rivedrà daccapo il
sistema educativo. Secondo Pauli, infatti, è folle continuare a non dare alla
natura l’importanza che ha. Ma ancor più lo è un’istruzione che non
permette ai giovani di immaginare un mondo diverso.

Cosa hanno in comune il cuore di una balena, il manto di una zebra e le zampe
di un geco? Sanno sfruttare in modo efficiente ciò che la natura gli offre.
Proprio come la blue economy, idea sviluppata e presentata nell’omonimo best
seller dal docente universitario Gunter Pauli. Che, in un appassionato
intervento presso la settima edizione del Weec, ha spiegato come si può
passare dalla società e dall’economia della scarsità a quelle
dell’abbondanza solamente “con ciò che già abbiamo”. In pratica,
assicura Pauli, con l’economia blu si otterrebbero benefici sia a livello
sociale che finanziario, se solo si utilizzassero soluzioni scientifiche open
source basate su processi fisici comuni nel mondo naturale.

Prima è però necessario gettare nuove basi culturali, e con esse un nuovo
approccio con la natura e con l’economia, che solo l’educazione ambientale
potrà offrire. Una formazione diversa, che ignori l’importanza data
oggigiorno ai titoli di studio: “Dimentichiamo i diplomi e le lauree, il
futuro è nell’intelligenza emotiva”, osserva il professore: “Serve
imparare ciò di cui non troviamo le risposte su Google o Wikipedia,
sviluppando la capacità di porre domande nuove. Ma, per farlo - aggiunge -
dobbiamo ridare ai giovani la sicurezza in se stessi”.

Per l’economista sono proprio i giovani che possono cambiare in meglio le
cose, anche senza soldi e senza esperienza. Come? “Tornando a sviluppare la
propria immaginazione”. Anzi, “la precondizione per rilanciare l’economia
è proprio la mancanza di esperienza in questo tipo di sistema”, chiosa
Pauli: “Altrimenti si cadrebbe negli stessi errori già fatti”. E cita
l’esempio della Spagna, dove la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli
ben superiori a quelli già da record italiani: lì, spiega Pauli, il primo
passo per uscire dalla crisi dovrà essere il riportare le nuove generazioni a
credere di potercela fare. Il secondo, sviluppare le tecnologie efficienti che,
sia dal punto di vista ambientale che economico, sono le uniche a garantirci un
futuro.

Le idee di Gunter Pauli, in effetti, hanno caratterizzato l’intero Congresso
mondiale sull’educazione ambientale. Non solo per la massiccia presenza di
ragazzi di ogni età a cui sono stati dedicati una gran quantità di workshop
ed altri eventi, ma anche perché il messaggio dato dai relatori agli oltre
2400 partecipanti provenienti da ben 150 Paesi è stato lo stesso che dà
l’economia blu: impariamo dalla natura. Un concetto ribadito anche da
un’altra importante ospite del Weec, Vandana Shiva, che durante il discorso
di chiusura dell’evento (organizzato dall’Istituto per l’Ambiente e
l’Educazione Scholé Futuro di Torino con la Fondazione Mohammed VI per la
protezione dell’ambiente di Rabat) ha ricordato a tutti i presenti quanto la
natura, ben più di esperti e scienziati, sia la vera maestra se si vuole
re-imparare non solo a vivere con essa, ma anche fra di noi, “riportandoci a
tessere i legami sociali che si sono sciolti negli ultimi decenni”.

Fonte: La Stampa, leggi QUI.