Il documento precisa che l'attribuzione della categoria F/2 è regolamentata dal D.M. 02/01/1998, n. 28, art. 3, comma 2, per quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante.
In particolare, il citato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell'identificazione, «possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso». Per tali immobili sussiste quindi la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento degli atti catastali.
Viene inoltre precisato che l'iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale. Da ciò consegue che la stessa categoria non è ammissibile, ad esempio, quando l'unità che si vuole censire, risulta ascrivibile in altra categoria catastale, ovvero, non è individuabile e/o perimetrabile. In particolare, si considerano catastalmente né individuabili, né perimetrabili, le costruzioni ed i manufatti:
• privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai;
• delimitati da muri che non abbiano almeno l'altezza di un metro.
Pertanto per poter predisporre gli atti di aggiornamento cartografici e censuari relativi alle unità collabenti debbono essere verificati entrambi i requisiti appena elencati.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Nessun commento:
Posta un commento