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mercoledì 16 novembre 2016

Eventi Sismici Centro Italia 2016: tutte le indicazioni su sopralluoghi, verifiche di agibilità e interventi

Novità su procedura FAST. Aggiornamenti su: censimento danni e agibilità post-evento delle costruzioni; valutazione urgente di agibilità FAST; richiesta di sopralluogo su edifici già danneggiati da precedenti eventi sismici; rimozione delle macerie; messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili; funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno nella messa in sicurezza post-sismica; dismissione delle aree accoglienza; procedure attuative sul contributo per l’autonoma sistemazione.

Pubblichiamo in questa pagina sintetiche indicazioni in merito alle procedure operative disposte dalla Protezione civile per il censimento danni e l’agibilità post-evento delle costruzioni, con i testi dei provvedimenti stessi.

Tutte le circolari e i moduli sono disponibili consultando il link ALLEGATO. Le Ordinanze di Protezione civile pubblicate in Gazzetta ufficiale o sui BUR sono disponibili tra le FONTI COLLEGATE.

Per gli interventi di carattere strutturale/legislativo si rimanda all’articolo Sisma 24 agosto 2016: le misure del D.L. 189/2016 per la ricostruzione (in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del secondo decreto-legge), di Legislazione Tecnica.

ULTIMI AGGIORNAMENTI
05/11/2016 : Attivazione di una procedura FAST-Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto, per la verifica dell’agibilità post sismica degli edifici privati
17/10/2016 : Nuovi chiarimenti in merito ai termini per l’invio della richiesta di sopralluogo

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE URGENTE DI AGIBILITÀ FAST (Circolare 04/11/2016). Si è prevista l’attivazione di una procedura FAST-Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto, per la verifica dell’agibilità post sismica degli edifici privati. Questo tipo di valutazione consente di individuare le esigenze abitative sul territorio. La ricognizione può essere fatta su singoli edifici oppure su una serie di fabbricati che si trovano in un’area perimetrata dal Sindaco. Le verifiche non possono essere fatte nelle aree maggiormente distrutte, che sono perimetrate con ordinanza sindacale, nelle quali gli edifici dovrebbero essere tutti non utilizzabili.

Possono svolgere sopralluoghi i tecnici (architetti, ingegneri e geometri) anche non in possesso dell’abilitazione alla redazione di schede AeDES, reclutati dai Consigli Nazionali e dalle Amministrazioni di appartenenza, nel caso di pubblici dipendenti, e successivamente accreditati dalla Direzione di comando e controllo. I professionisti devono essere abilitati all’esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia e devono essere iscritti a un Ordine/Collegio professionale. Per quanto riguarda i tecnici impiegati in una Pubblica Amministrazione, questi devono essere in possesso di un titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale e, qualora non iscritti ad un Ordine/Collegio professionale o senza abilitazione, dotati di una dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza che comprovi la consolidata esperienza nel settore.

La Circolare reca in allegato la Scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto ed il Modulo di accreditamento tecnico.

RILIEVO E GESTIONE PER IL CENSIMENTO DANNI E L’AGIBILITÀ POST-EVENTO DELLE COSTRUZIONI (Circolare 03/09/2016 e Circolare 17/10/2016). La valutazione di agibilità post sismica è da intendersi come una valutazione temporanea e speditiva, formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili. Essa non è pertanto una verifica di idoneità statica e non sostituisce i certificati di collaudo statico e di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001. I sopralluoghi sono gestiti da tecnici abilitati alla redazione delle schede AeDES in conformità al D.P.C.M. 05/05/2011 e al D.P.C.M. 08/07/2014 (vedi articolo Rilievo del danno e valutazione agibilità post-sisma: aggiornamento schede AeDES ed elenchi di tecnici).

Le persone interessate devono scaricare il modulo e compilarlo e devono poi presentare l’istanza presso il Comune in cui si trova l’immobile per il quale intendono chiedere la verifica. Il Comune invia al Centro di Coordinamento Regionale competente le richieste di squadre per le verifiche di agibilità. Una volta assegnate le squadre di valutatori il Comune contatta i richiedenti in modo che il sopralluogo avvenga alla loro presenza. In caso di edifici in cui sono presenti più abitazioni è necessario che siano presenti un numero sufficiente di proprietari o inquilini. Gli esiti sono registrati dal Comune o dal Centro Operativo Comunale che può valutare, per specifiche situazioni, eventuali misure urgenti. Infine, il Comune comunica gli esiti ai richiedenti e li rende noti nelle modalità che ritiene più opportune.

In base all’esito della verifica i cittadini possono decidere cosa fare: in particolare in caso di esito E (edificio inagibile) o F (edificio inagibile per rischio esterno), o di edificio che si trova in zona rossa, è possibile presentare richiesta al proprio Comune, per l’assegnazione di una Soluzione abitativa di emergenza (SAE).

Oltre a questa misura con Ordinanza 393/2016 è stato previsto un Contributo di autonoma sistemazione (CAS) che è possibile richiedere in caso di abitazione distrutta in tutto o in parte, oppure sgomberata a seguito del terremoto.

La Circolare reca in allegato le procedure operative da seguirsi per l’effettuazione dei rilievi, i moduli per la richiesta di sopralluogo, la rendicontazione degli esiti e la segnalazione degli eventuali provvedimenti.

Con la successiva Circolare 17/10/2016 si è ulteriormente precisato che il termine del 18 ottobre 2016 per la presentazione delle istanze di sopralluogo per gli edifici interessati dal sisma non riguarda gli edifici ricadenti nelle zone rosse ufficialmente definite e delimitate da ordinanza sindacale. Altresì non riguarda eventuali situazioni di immobili già oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

Di seguito riportiamo il significato delle sigle con le quali è sintetizzato l’esito di agibilità.

A
Edificio agibile
La funzionalità dell'edificio non risulta alterata a causa di eventuali danni causati dal terremoto

B
Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
L'edificio è in tutto o in parte temporaneamente inagibile, ma è sufficiente eseguire interventi di pronto intervento e di rapida realizzazione per ripristinare l'agibilità e poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti

C
Edificio parzialmente inagibile
L'edificio presenta porzioni che sono agibili ed altre zone che sono inagibili. È il Comune che specifica con Ordinanza sindacale le parti inagibili

D
Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento
Si tratta di situazioni che presentano particolari peculiarità e che richiedono professionalità specialistiche. Si prevede quindi la ripetizione del sopralluogo da parte di una squadra adeguatamente formata. Fino a quel momento l'edificio è dichiarato temporaneamente inagibile

E
Edificio inagibile
Nel caso di esito E l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti. Un edificio può essere inagibile di tipo E per motivazioni legate alla struttura portante, agli elementi non strutturali e alle fondazioni

F
Edificio inagibile per rischio esterno
L'edificio è inagibile per grave rischio esterno, dovuto al contesto circostante, anche senza danni consistenti all'edificio. L'esito F è assegnato in aggiunta all'esito proprio dell'edificio che può variare da A ad E

RIPETIZIONE DEL SOPRALLUOGO DI AGIBILITÀ; RICHIESTA DI SOPRALLUOGO SU EDIFICI GIÀ DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI IN ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 (Circolare 10/09/2016 e Circolare 28/09/2016). Sono fornite indicazioni per le problematiche in merito alla ripetizione del sopralluogo di agibilità su edifici su cui è già stato effettuato un precedente sopralluogo con scheda AeDES (o GL_AeDES se trattasi di edifici a struttura prefabbricata o di grande luce), nonché in merito all'esecuzione dei sopralluoghi di agibilità su edifici già danneggiati dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo del mese di aprile 2009.

Si chiarisce che di regola, il sopralluogo sull'edificio è unico e non ripetibile. Pertanto, occorre evitare che vengano effettuati sopralluoghi multipli sullo stesso edificio.

Con la successiva Circolare 28/09/2016 si è ulteriormente chiarito che se un edificio è stato già dichiarato totalmente inagibile (esito E della scheda AeDES), per un qualsiasi evento sismico antecedente a quello attuale e, nel frattempo, non siano stati eseguiti interventi volti al ripristino dei danni, non è possibile richiedere un nuovo sopralluogo in relazione al medesimo fabbricato e, pertanto, è da considerarsi valido il giudizio di inagibilità già dato a suo tempo. Pertanto, le eventuali schede già redatte in occasione dell’emergenza in atto su tali edifici non sono da considerarsi efficaci.

È possibile effettuare un ulteriore sopralluogo solo qualora gli eventi successivi abbiano aggravato il danno preesistente con conseguente variazione delle condizioni di rischio nei confronti delle residue porzioni agibili, a condizione che queste ultime risultassero effettivamente utilizzate al momento del sisma dell’agosto 2016. La valutazione dell’opportunità di far eseguire il nuovo sopralluogo va fatta caso per caso d’intesa fra il COC ed il centro di coordinamento regionale sovraordinato, rendendo immediatamente disponibile alla squadra incaricata del nuovo sopralluogo la scheda di agibilità redatta a suo tempo per l’edificio in questione.

RIMOZIONE DELLE MACERIE (Circolare 11/09/2016). Sono fornite indicazioni operative per dare prima attuazione all'art. 3 dell'Ordinanza 391/2016 che definisce la tipologia di materiali considerati come macerie, individua i soggetti responsabili del trasporto dei materiali, pone in capo alle ARPA e le ASL territorialmente competenti la vigilanza sull'attività di rimozione, trasporto e deposito e pone in capo alle Regioni - che si possono avvalere anche dei Comuni - la responsabilità per l’attuazione di queste misure, per i propri ambiti territoriali di competenza.

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE SULLA MESSA IN SICUREZZA DEI BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI (Circolare 21/09/2016). Vengono definite le procedure per i sopralluoghi speditivi o di primo livello, per i sopralluoghi di secondo livello e per gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali immobili e mobili.

La Circolare reca in allegato i moduli “Scheda su composizione squadre sopralluoghi 2° livello dei beni culturali”, “Istruzioni per la compilazione della scheda delle attività di rilievo sui beni culturali” e “Scheda sulle attività di rilievo sui beni culturali”.

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI TECNICI DI SOSTEGNO NELLA MESSA IN SICUREZZA POST-SISMICA (Circolare 18/09/2016 e integrazione con Nota 23/09/2016). Viene definita la procedura per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Sono definite le tipologie di intervento e le procedure a seconda che l’intervento stesso riguardi o meno immobili sottoposti a vincolo o tutela.

La Circolare reca in allegato: linee di indirizzo per applicare la procedura; raccomandazioni per la realizzazione di opere provvisionali; scheda di valutazione degli interventi e scheda di valutazione degli interventi ampliata; modello di trasmissione del parere gruppo tecnico di sostegno; procedura per l'attivazione dei gruppi tecnici di sostegno (GTS).

DISMISSIONE DELLE AREE ACCOGLIENZA (Nota 26/09/2016). Sono fornite indicazioni per il coordinamento coordinamento fra tutte le componenti e strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile per procedere al recupero dei materiali fatti affluire per l’assistenza alla popolazione, per consentire la ricostituzione delle scorte di materiali di pronto impiego (tende, generatori elettrici, impianti elettrici campali, posti letto, moduli bagno, ecc.) e procedere secondo criteri di economicità e di buona gestione dei beni della Pubblica Amministrazione.

INDICAZIONI OPERATIVE E ATTUATIVE SUL CONTRIBUTO PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE (Circolare 09/09/2016 e integrazione con Nota 16/09/2016). Si forniscono indicazioni di dettaglio in ordine ai criteri ed alle modalità di assegnazione dei contributi di autonoma sistemazione (CAS), previsti dall’articolo 3 della Ordinanza 388/2016.

È recata in allegato la modulistica per la richiesta del CAS.

Il Consiglio Nazionale Geometri tramite L'Associazione Nazionale Geometri Volontari Protezione Civile opera nelle zone terremotate con un importante contributo umano e professionale.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

lunedì 14 novembre 2016

Legge di Bilancio 2017, ecco le novità

Proroga di un altro anno del bonus per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione. Proroga di 5 anni e potenziamento (fino al 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica in condominio. Detrazione per adozione di misure antisismiche potenziata con detrazioni fino all’85% (se interventi in condominio).

Di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nel progetto di Legge di bilancio 2017 [1] in corso di discussione in Parlamento concernenti la proroga ed il potenziamento delle detrazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento antisismico, di ristrutturazione e sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

PROROGA ECOBONUS 65% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).

PROROGA E POTENZIAMENTO ECOBONUS PER INTERVENTI NEI CONDOMINI - Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali - o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio - la misura della detrazione al 65% è invece prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è in questi casi ulteriormente aumentata al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio ed al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 “Requisiti minimi”, come asseverata da professionista abilitato con l’Attestato di prestazione energetica.
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

PROROGA BONUS RISTRUTTURAZIONI 50% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (cd. bonus ristrutturazioni).

BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE - Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, viene prevista una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).
Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura potenziata del 70%della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE IN CONDOMINI- Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75%(passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85%(passaggio di due classi).
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili (cd. bonus mobili). Il limite di 10.000 Euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
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[1] Si ricorda che con la riforma operata dalla L. 163/2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio

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Fonte: Legislazione Tecnica, per info clicca QUI. Per approfondimenti e consulenze contattare lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI.

venerdì 9 ottobre 2015

Prestazione energetica edifici, cambiano APE e requisiti minimi

Dal 1° ottobre sono entrati in vigore i nuovi requisiti minimi per gli edifici e le nuove norme sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE): sono obbligatori sulle prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione e di quelli esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione, inoltre è stato modificato il modello di Attestato di Prestazione Energetica (APE). 

In particolare, in Emilia Romagna, valgono le disposizioni dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici approvato con DGR n. 967/2015 e ledisposizioni regionali in materia di APE approvate con DGR n. 1275/2015.

I nuovi requisiti sono obbligatori, con diversa gradualità di applicazione, sia per gli interventi di nuova costruzione, che per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria o ordinaria degli edifici esistenti, qualora vadano ad intervenire sulla prestazione energetica dell'edificio: è importante sapere che ora incide anche il semplice rifacimento di intonaco esterno e le impermeabilizzazioni delle coperture, non solo - come prima - la realizzazione di cappotti, la ristrutturazione dell'impianto termico, la sostituzione generatori di calore, ecc..

Il provvedimento definisce inoltre i metodi di calcolo da utilizzare per il calcolo delle prestazioni energetiche, nonché gli schemi di relazione tecnica di progetto (obbligatoria per tutti gli interventi) e di attestato di qualificazione energetica dell'edificio (obbligatorio per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ristrutturazioni rilevanti).

È importante evidenziare che anche per quanto riguarda gli interventi minori sugli edifici esistenti, inquadrati in genere come manutenzione ordinaria, la nuova normativa prevede l’obbligatorio rispetto di requisiti minimi, anche se riferiti solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologici interessati dall'intervento.

Cambiano inoltre, in linea con le nuove direttive europee e con la normativa nazionale, forma e contenuti dell'attestato di prestazione energetica, con l'obiettivo di essere più chiaro e fornire informazioni più complete all'utente. 

Le nuove norme intervengono anche sull'attendibilità dei dati contenuti negli APE, sia prevedendo l'obbligo di almeno un sopralluogo per la redazione dell'attestato, sia fissando un minimo di controlli a campione sugli attestati rilasciati, con severe sanzioni in caso di non conformità. 

Si ricorda che l'APE è obbligatorio per tutti gli interventi di nuova costruzione, per gli interventi di riqualificazione energetica che usufruiscano di agevolazioni fiscali o altri finanziamenti (es. conto termico), nonché per tutti gli atti di compravendita e locazione di interi edifici o singole unità immobiliari.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti circa i requisiti minimi da rispettare nelle varie tipologie di intervento, in base alla vecchia e nuova normativa, nonché per aiutare l'interpretazione e comprensione dei contenuti del proprio APE, oltre che al rilascio dell'attestato, ove necessario, o al semplice audit energetico della propria unità immobiliare.

Fonte: Comune di San Lazzaro di Savena, leggi QUI.

lunedì 28 aprile 2014

DETRAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI - CASI RISOLTI (CASO N. 2) - ACQUISTO MATERIALI IN PROPRIO

Un contribuente ha intenzione di ristrutturare la propria abitazione. Intende quindi sapere se per quanto riguarda i materiali acquistati in proprio (es. sanitari, rubinetteria, piastrelle, materiale elettrico) può usufruire dell’IVA agevolata al 10% presso i rivenditori e anche della detrazione del 50%. Inoltre intenderebbe sapere se rivolgendosi ai diversi rivenditori disporre di una qualche documentazione che certifichi le lavorazioni in corso.

Proseguiamo la pubblicazione di una serie di “casi risolti” in merito alla fruibilità delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione degli immobili. I “casi risolti” riportano la corretta interpretazione e modalità operativa da tenere in situazioni particolari, ma che frequentemente si presentano nella pratica quotidiana.

IL CASO N. 2 - 10/04/2014

Con la Circolare 07/04/2000 n. 71 il Ministero delle Finanze è intervenuto ad illustrare quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 23/12/1999 n. 488 in materia di applicazione dell’aliquota agevolata IVA del 10% agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata. In tale documento di prassi viene chiarito che in caso di lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente l’IVA al 10% può essere riconosciuta anche nel caso in cui gli acquisti dei beni siano effettuati dal committente, a patto che si tratti di beni il cui utilizzo è previsto non nel contesto di semplici interventi di manutenzione straordinaria ma di interventi di restauro e ristrutturazione, ossia sostanzialmente di interventi per i quali è previsto un progetto e l’autorizzazione comunale.

Si tratta degli interventi previsti dalle lettere c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico in materia edilizia “c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente; (lettera così modificata dal D. Leg.vo 301/2002, poi dall’articolo 30, comma 1, lettera a), Legge 98/2013), mentre le norme in materia di IVA escludono la possibilità di ottenere l’IVA ridotta per gli acquisti diretti di beni destinati a opere di manutenzione straordinaria (in tal senso si veda la citata Circolare 07/04/2000 n. 71 del Ministero delle Finanze: “l’aliquota del 10 per cento non si rende applicabile se i beni, anche se finalizzati ad essere impiegati in un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, vengono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione, o vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori. In tali ipotesi alle cessioni dei beni dovrà essere applicata l’aliquota del 20 per cento” - rectius 22% in forza di quanto previsto dall’articolo 40, comma 1-ter, Decreto-Legge 06/07/2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 09/08/2013, n. 99.

Per i beni ammessi al beneficio per avere l’IVA agevolata sugli acquisti diretti occorrerà esibire al venditore la copia dei documenti di autorizzazione, il contratto di appalto e una specifica dichiarazione.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

mercoledì 16 aprile 2014

Come ristrutturare casa e risparmiare rispettando l’ambiente

Prima o poi tutti si trovano a dover affrontare delle spese per ristrutturare la propria casa. Ecco come risparmiare puntando sull’efficienza energetica.

Quando si acquista la propria casa, ai nostri occhi sembra perfetta. Dopo qualche anno, però, possono emergere alcuni problemi, ad esempio legati all’isolamento termico dell’edificio. Nonostante comportino una spesa anche elevata, queste problematiche vanno affrontate, anche perché isolando termicamente la propria casa è possibile risparmiare notevolmente sui consumi per il riscaldamento.

Inoltre, chi ristrutturerà la propria casa con lavori finalizzati ad isolare termicamente l’edificio e a renderlo efficiente dal punto di vista energetico, potrà approfittare della proroga degli ecobonus decisa con l’approvazione della Legge di Stabilità.

Per le spese sostenute da giugno 2013 a dicembre 2014 per l’efficientamento energetico della propria casa si potrà usufruire di una detrazione fiscale pari al 65%, mentre per quelle sostenute a partire dal 2015 la detrazione fiscale si ridurrà al 50%.

Vediamo quindi quali sono i punti fondamentali da seguire se si vuole ristrutturare la propria casa secondo principi di ecosostenibilità e risparmio energetico, approfittando così degli ecobonus e contribuendo in prima persona alla tutela dell’ambiente.

Innanzitutto è fondamentale scegliere i materiali che si utilizzeranno. Ovviamente si dovrà optare per materiali di prima scelta: se la spesa iniziale sarà più elevata, si eviterà di dover intervenire nuovamente in futuro su quanto fatto e quindi si risparmierà sui costi di manutenzione.

La scelta cambierà anche in base a come vogliamo utilizzare l’abitazione da ristrutturare: se abbiamo intenzione di venderla a breve, sarà preferibile optare per colori neutri, mentre se la casa rimarrà in nostro possesso dovremmo individuare con attenzione cosa sostituire e cosa mantenere inalterato, così da ammortizzare i costi.

In particolare, fate attenzione alla composizione delle sostanze presenti nei materiali acquistati, che devono essere assolutamente atossici. Ad esempio la formaldeide, abbondantemente presente nelle moquette o in alcuni materiali isolanti, è fortemente tossica e viene rilasciata dai materiali in cui è contenuta nel corso degli anni, con rischi anche gravi per la salute.

Sono pericolose per l’ambiente, invece, i composti organici volatili, meglio conosciuti come VOC, presenti in vernici e collanti per i pavimenti. Sarebbe quindi opportuno acquistare isolanti naturali in fibra di cotone, oppure moquette organiche e vernici a base d’acqua.

L’inquinamento ambientale è anche provocato dai trasporti: scegliere materiali a chilometro zero, prodotti localmente, è sicuramente un modo per contribuire alla riduzione della dispersione di carbonio nell’ambiente.

Inoltre, non bisogna dimenticare che i lavori di ristrutturazione producono rifiuti, in media 115 chilogrammi di materiale di scarto per ogni metro quadrato. Se la produzione di rifiuti è un fatto inevitabile, è importante smaltirli correttamente per evitare che inquinino il territorio: esistono delle ditte che si occupano specificatamente di questo, ritirando elettrodomestici o vecchi cablaggi. Inoltre lo smaltimento di vecchi computer, frigoriferi e lavatrici è a carico del venditore, che dovrà essere contattato nel caso si vogliano sostituire questi apparecchi.

Infine un ultimo consiglio, che farà bene sia all’ambiente che al portafoglio. Spesso non è necessario rifare tutto da capo: molte volte è sufficiente attuare piccoli cambiamenti per avere la sensazione di trovarsi in una casa del tutto nuova. Invece di demolire parti delle casa e gettare i mobili, si può svecchiare e restaurare, anche con le tecniche del fai da te.

Fonte: infobuildenergia, leggi QUI.

sabato 23 novembre 2013

Costruire il futuro: riqualificazione energetica e messa in sicurezza del patrimonio edilizio italiano

L’unica via per superare la crisi drammatica della filiera delle costruzioni, che dura da sei anni e che ha causato la perdita di oltre 600mila posti di lavoro e 12mila imprese chiuse, è quella di un profondo cambiamento dell’intero settore e delle politiche nazionali e regionali e deve necessariamente puntare su una innovazione in edilizia che unisca il tema dell’energia a una nuova domanda di qualità delle abitazioni e di spazi adatti alle famiglie. E’ quanto emerge dal secondo rapporto dell’osservatorio congiunto di Fillea – Cgil e Legambiente “Costruire il futuro, innovazione e sostenibilità nel settore edilizio”, presentato nei giorni scorsi a Roma.

L’Unione Europea con la nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 vuole spingere proprio in questa direzione e con le Direttive 2012/27 e 2010/31 ha definito le scelte da intraprendere per fare dell'efficienza energetica la chiave per una riqualificazione diffusa e ambiziosa del patrimonio edilizio italiano. Si tratta di "un’occasione che non deve essere sprecata e dove è importante costruire un’alleanza che coinvolga tutti i soggetti sociali e imprenditoriali, politici e associativi che vogliono puntare a fare dell’efficienza energetica e statica del patrimonio edilizio la leva per uscire dalla crisi", creando così occupazione legata alla riqualificazione e manutenzione di un enorme patrimonio esistente.

Sulla base delle risorse previste nell'ambito del nuovo quadro finanziario comunitario per l'Italia, considerando i vincoli per la destinazione a interventi in materia di energia e clima e i cofinanziamenti, "le risorse che si possono mobilitare per l'efficienza energetica sono pari ad almeno 7 miliardi di Euro, risorse che possono diventare un volano per la riqualificazione urbana, grazie a interventi per l’efficienza energetica e la sicurezza antisismica, migliorando la qualità dell’abitare e dimezzando i consumi e le spese in bolletta per i cittadini".

La nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 vincola una quota significativa dei finanziamenti proprio per questo tipo di interventi. "Per l’Italia è un’occasione straordinaria per avere finalmente politiche coerenti; è già previsto che entro Aprile 2014 sia approvata una strategia nazionale e l’individuazione di interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e privato da finanziare e realizzare". Diviene però prioritario definire una regia nazionale per gli interventi di efficienza energetica e di riqualificazione urbana in coerenza con le Direttive e la programmazione europea.

Secondo il Rapporto, “il problema è che oggi vi è una totale confusione di responsabilità rispetto a chi si debba occupare di efficienza energetica tra Ministero delle Infrastrutture, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente. Se questa situazione non cambia i fondi strutturali 2014-2020 faranno la stessa fine di quelli delle programmazioni precedenti, perdendo l’occasione di farli diventare una vera leva di sviluppo. Le stesse Regioni non hanno ancora compreso come occorra cambiare priorità di intervento e strategie, altrimenti le risorse europee vincolate all'efficienza energetica saranno sprecate”.

Il Rapporto evidenzia poi che è necessario definire regole certe e omogenee in tutto il territorio nazionale per la certificazione energetica delle abitazioni, per migliorare le prestazioni degli edifici, garantendo i cittadini. Si devono superare le contraddizioni tra norme nazionali e regionali per dare credibilità alla certificazione attraverso controlli indipendenti e sanzioni, norme chiare per le prestazioni degli involucri e degli impianti, garanzia su chi può certificare.

Altrettanto indispensabile è dare certezza sulla sicurezza antisismica degli edifici, “stabilendo per esempio l’obbligo di dotarsi di un libretto antisismico per tutti gli edifici esistenti”.

Sia per l’edilizia pubblica che per quella privata è imprescindibile definire una strategia per spingere gli interventi di riqualificazione. “Negli ultimi quindici anni la politica delle detrazioni fiscali ha rappresentato uno straordinario volano per il settore delle costruzioni spingendo la manutenzione del patrimonio edilizio e il miglioramento delle prestazioni energetiche e contribuendo a far emergere una parte del lavoro nero. E’ una politica che crea lavoro, che si ripaga con l’economia, la fiscalità e il lavoro che mette in moto e che se oggi può beneficiare anche dei fondi strutturali deve evolversi per diventare più trasparente ed efficace in termini di risultati energetici”. E' una politica che va sostenuta considerando che l’unico comparto edilizio in crescita, in questo periodo di crisi (2008-2013) è quello del recupero e delle riqualificazioni edilizie, che beneficia in modo sostanziale degli interventi di riqualificazione energetica ammessi appunto a detrazione fiscale.

Il Rapporto chiede quindi che le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza siano rese permanenti; che le detrazioni siano allargate in maniera permanente al consolidamento antisismico degli edifici e che siano reintrodotti gli incentivi per la sostituzione di coperture in amianto con tetti fotovoltaici.

La Fillea-Cgil chiederà al Governo, alle Regioni e agli enti locali l’apertura di un "Tavolo di confronto per la migliore attuazione di un efficace programma per la realizzazione degli obbiettivi dell’efficienza e del risparmio energetico con un sistema incentivante stabile e sostenibile.

Scarica il Rapporto Fillea – Cgil e Legambiente “Costruire il futuro, innovazione e sostenibilità nel settore edilizio”.

Fonte: Infobuild Energia, leggi QUI.

sabato 27 luglio 2013

Detrazione del 50% per l’acquisto di mobili - Prime indicazioni

Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni su come usufruire della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili.

L'Agenzia delle Entrate con il Comunicato Stampa del 4 luglio 2013 fornisce i primi chiarimenti su come effettuare i pagamenti, mediante bonifici bancari o postali, per potere usufruire delle detrazioni fiscali del 50% per l'acquisto di mobili (art. 16 del Dl n. 63/2013).

Ecco il testo integrale del comunicato stampa.

COMUNICATO STAMPA

Ristrutturazioni edilizie: detrazione del 50% per l'acquisto di mobili Prime indicazioni dalle Entrate

I contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione di immobili residenziali hanno diritto a una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili destinati all'arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10mila euro.

In attesa di conoscere l'esatto contenuto dell'articolo 16 del recente Dl n. 63 del 2013 come risultante dalla conversione in legge del decreto, attualmente all'esame del Parlamento, è opportuno dare prime indicazioni sulle modalità di esecuzione dei pagamenti.

Come avere diritto alla detrazione - I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Con successive comunicazioni saranno forniti ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione.


Fonte del comunicato stampa, Agenzia delle Entrate, leggi QUI.

Fonte dell'articolo, Certened, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze sulle detrazioni fiscali ammesse e su come usufruirne.

martedì 9 luglio 2013

195,6 milioni di euro per la prevenzione del rischio sismico

 Stanziata la tranche relativa al 2012 destinata al miglioramento sismico di edifici pubblici e privati e alla microzonazione sismica.

Ammonta a 195,6 milioni di euro lo stanziamento per gli interventi di prevenzione del rischio sismico deciso con l’Ordinanza 52/2013 della Protezione Civile appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento assegna le risorse relative all’annualità 2012 del “Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico”, avviato con la Legge 77/2009 dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, che prevede lo stanziamento di 965 milioni di euro in 7 anni, per realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull’intero territorio nazionale.

L’Ordinanza 52/2013 - analogamente all’Opcm 3907/2010, e all’Opcm 4007/2012 - regola le modalità di finanziamento degli interventi e prosegue nello sviluppo di quelle azioni che in passato sono state marginalmente, o mai, toccate da specifici provvedimenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.

I 195,6 milioni di euro stanziati per il 2012 sono ripartiti tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, per:
a) studi di microzonazione sismica (16 milioni di euro);
b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile (170 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b e c);
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,5 milioni di euro).

Per il 2012, come per il 2011, le Regioni devono obbligatoriamente attivare gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

A partire dall’annualità 2012, gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi dellaCondizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.

Gli interventi previsti dall’Ordinanza 52/2013, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile.

Fonte: Edilportale, leggi QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti, informazioni o collaborazioni professionali.

venerdì 5 aprile 2013

Le cause dello sfondellamento

Crolli del soffitto, distacchi di calcinacci, cedimenti di intonaco sono tutti modi diversi per intendere lo sfondellamento, il distacco e la successiva caduta della parte inferiore della pignatta nei solai in laterocemento.

E' bene innanzitutto chiarire che si tratta di un fenomeno non strutturale che tuttavia mette in grave pericolo cose e persone.

Sempre più spesso chi lavora nell'edilizia si trova di fronte a questo fenomeno e deve trovare una soluzione immediata che possa risolvere il problema preventivamente o a danno già avvenuto.

Per poter risolvere i problemi dello sfondellamento è bene conoscere al meglio il fenomeno e quali sono le cause che lo provocano.

Le cause dello sfondellamento

Lo sfondellamento non è mai provocato da una sola causa, ma da un insieme di fattori che interagiscono e provocano la rottura delle pignatte.

Un fattore molto rilevante è la cattiva qualità dei materiali con cui talvolta è composto un solaio in laterocemento; purtroppo, infatti, le norme tecniche che definiscono la geometria, la meccanica e le regole per la produzione delle pignatte sono piuttosto recenti. L’assenza di normativa per anni ha portato, per esempio, ad avere pignatte dalle forme più svariate. I costruttori, considerando la pignatta con semplice funzione di alleggerimento, avevano l’usanza di sbizzarrirsi con l’ideazione di nuove forme così da rendere unico il proprio prodotto. Ma le forme irregolari non considerano gli stati tensionali; sono quindi state prodotte pignatte inadeguate per resistere alle sollecitazioni di trazione per flessione nei setti verticali, provocandone così la rottura.


Un altro fattore che incide nell’evoluzione dello sfondellamento sono gli errori di progettazione del solaio. Nonostante la pignatta non abbia un ruolo portante nel solaio, essa assorbe sollecitazioni e tensioni. Quando si è in presenza di luci eccessivamente diverse tra loro o di luci molto elevate e quando si è in assenza di rompitratta, la pignatta viene sollecitata maggiormente e viene accelerato il processo di fessurazione dei setti in laterizio.

Infine anche gli errori di posa in opera possono influenzare ed essere causa di uno sfondellamento. In particolare la pignatta è più sollecitata quando c’è un mancato avvolgimento dell’acciaio da parte del getto di calcestruzzo. Questo provoca una zona vuota tra le pignatte e il ferro; l’ossidazione ed il rigonfiamento delle armature libere diviene così causa di rotture.


Ovviamente alle cause tecniche si devono sommare i problemi della gestione di un edificio. Lo sfondellamento è più probabile quando la manutenzione viene trascurata, quando l’edificio invecchia e quando ci sono dei movimenti di assestamento della struttura.
Essere a conoscenza delle condizioni del solaio e di quali sono state le cause che hanno portato allo sfondellamento è necessario per poter scegliere il migliore sistema di messa in sicurezza. L’applicazione di una protezione dallo sfondellamento deve essere fissata alla parte sana del solaio per poter garantire un adeguato coefficiente di sicurezza.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per valutazioni volte ad eliminare il rischio descritto.

Fonte: Info Build, leggi QUI.

martedì 12 marzo 2013

Il fisco sulla casa: guida dell'Agenzia delle Entrate

Tassazione sugli immobili, imposte sulle compravendite, locazioni, successione e donazione, agevolazioni su ristrutturazioni e conseguimento di risparmio energetico gli argomenti contenuti nell'Annuario del Contribuente.

La Parte II dell'Annuario del Contribuente dell'Agenzia delle Entrate è dedicata al fisco sulla casa. Il documento contiene i seguenti argomenti:

1. LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

- Classificazione e rendite catastali degli immobili

- L’Irpef dovuta sugli immobili

- La tassazione degli immobili all’estero

- L’imposta municipale propria

2. LE IMPOSTE SULLE COMPRAVENDITE

- L’acquisto di fabbricati ad uso abitativo

- L’acquisto della prima casa

- Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

- Quando si vende un immobile


3. LE LOCAZIONI

- Il regime ordinario di tassazione

- Il sistema della «cedolare secca»

- Registrazione dei contratti e pagamento dell’imposta di registro


4. LA SUCCESSIONE E LA DONAZIONE DI IMMOBILI

- Le imposte sugli immobili ereditati

- La dichiarazione di successione

- Le donazioni di immobili


5. AGEVOLAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI E CONSEGUIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO

- La detrazione del 36% per l’acquisto e la ristrutturazione

- La detrazione del 55% per interventi di risparmio di energia


Download dei documenti allegati:
Annuario del Contribuente. Parte II - Il fisco della casa

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti.

giovedì 14 febbraio 2013

Contributi per la ricostruzione post-sisma 2012 innalzati al 100%

Contributi per la ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma 2012

Pubblicato sulla G.U. n. 35 del 11/02/2013 il D.P.C.M. 08/02/2013recante «Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012».

Il provvedimento aggiorna, alla luce del D.L. 1/2013, la misura massima del contributo per la ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, già stabilita nel limite dell'80% del costo ammesso e riconosciuto dal D.P.C.M. 04/07/2012 e dal Protocollo Ministero Economia e Finanze del 04/10/2012, prevedendo, quindi, la concessione anche di contributi a copertura integrale delle spese.

La disciplina dell'erogazione dei contributi previsti dal decreto in commento sarà definita con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Assegnazione di moduli prefabbricati

I comuni possono procedere, per particolari casi documentati ed accertati dai comuni stessi, all'assegnazione dei moduli prefabbricati realizzati ai sensi dell’art. 10 del D.L. 22/06/2012, n. 83 anche per gli alloggi danneggiati dichiarati parzialmente o temporaneamente inagibili con esito di rilevazione dei danni «B» o «C».

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti, informazioni o collaborazioni.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

lunedì 21 gennaio 2013

Conferma della detrazione del 50% per i pannelli fotovoltaici

L'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica può beneficiare della detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quindi anche della detrazione del 50% prevista fino al 30 giugno 2013, ma non può contemporaneamente beneficiare degli incentivi previsti dal "Conto Energia".

Era già stato affermato in tempi non sospetti (leggi news), richiamando la risoluzione n. 207/E del 2008 con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l'installazione di pannelli fotovoltaici non può beneficiare contemporaneamente del sistema incentivante del Conto Energia e delle detrazioni del 36%. 


Ora questo è stato confermato da un parere dell'Agenzia delle Entrate (Prot 2012/137364) che conferma quanto già sostenuto, ovvero che l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono beneficiare della detrazione fiscale del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro.

Ricordiamo che come previsto dal comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure per la crescita del paese" (c.d. decreto Sviluppo - S.O. n. 129 alla G.U. n. 147/2012) le detrazioni IRPEF per le spese per ristrutturazioni edilizie sono state innalzate fino al 30 giugno 2013 al 50% e con un tetto massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare pari a 96.000 euro.

L'articolo 16 bis del TUIR comprende tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia (lett. h), annoverandoli tra quelli detraibili al 36% (al 50% fino a giugno 2013), andando a colmare un vuoto che si sarebbe verificato alla scadenza della detrazione del 55%.

L'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell'energia elettrica, quindi, può rientrare nell'agevolazione, ma l'elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto sistema del Conto Energia. La novità contenuta nel parere sta nel fatto che viene chiarito che che il fotovoltaico non può, invece, beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l'articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l'installazione di "pannelli solari" esclusivamente "per la produzione di acqua calda", non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica.

Rimane ferma, dunque, la non cumulabilità delle detrazioni previste dal decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico) del 19 febbraio 2007, con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fonte: Lavori Pubblici.it, leggi QUI.

mercoledì 9 gennaio 2013

Rischio sismico

Per prima cosa dobbiamo definire il "rischio sismico": è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche della comunità esposta. Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto).

La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali:


- pericolosità: esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che possono produrre danni; dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località interessata nonché dalle condizioni geomorfologiche; la pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito;
- esposizione: è una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali caratteristiche dell'ambiente costruito; consiste nell'individuazione, sia come numero che come valore, degli elementi componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall'evento sismico (il sistema insediativo, la popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali);
- vulnerabilità: consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o modificazioni al verificarsi dell'evento sismico; misura da una parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in condizioni normali; ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al sisma.

Come abbiamo potuto toccare con mano, le valutazioni del livello del rischio sismico effettuate fino ad oggi non possono essere considerate come una certezza: in Emilia il rischio sismico era basso semplicemente perché i terremoti erano (e sono) previsti con scarsa frequenza, NON perché non possano manifestarsi in assoluto.


L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra Penisola è dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto.

Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la perdita di vite umane, è necessario rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici di nuova costruzione non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni.

Un edificio può riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri, travi) e/o danni non strutturali agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, cornicioni, tramezzi). Il tipo di danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di realizzazione, vicinanza con altre costruzioni e elementi non strutturali. Quando si verifica un terremoto, il terreno si muove orizzontalmente e/o verticalmente, sottoponendo un edificio a spinte in avanti e indietro. L’edificio inizia così a oscillare, deformandosi. Se la struttura è duttile, e quindi capace di subire grandi deformazioni, potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il danno dipende anche dalla durata e dall’intensità del terremoto.

Le case in legno hanno una grande capacità naturale di resistere ai terremoti, proprio per le capacità di flessibilità e resistenza dal legno stesso; sono stati fatti test con simulazione di un terremoto con magnitudo 7,2 in una palazzina costruita in legno, 7 piani di ben 24 metri di altezza, il risultato è sorprendentemente buono (guarda qui).


Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni provocati, associandoli all’intensità della scossa. Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un evento sismico. Per questa sono stati messi a punto metodi di tipo statistico, meccanicistico, o i giudizi esperti.

I metodi di tipo statistico classificano gli edifici in funzione dei materiali e delle tecniche con cui sono costruiti, sulla base dei danni osservati in precedenti terremoti su edifici della stessa tipologia. Questa tecnica richiede dati di danneggiamento dei passati terremoti, non sempre disponibili, e non può essere utilizzata per valutare la vulnerabilità del singolo edificio, perché ha carattere statistico e non puntuale.
I metodi di tipo meccanicistico utilizzano, invece, modelli teorici che riproducono le principali caratteristiche degli edifici da valutare, su cui vengono studiati i danni causati da terremoti simulati.
Infine, alcuni metodi utilizzano i giudizi esperti per valutare il comportamento sismico e la vulnerabilità di predefinite tipologie strutturali, o per individuare i fattori che determinano il comportamento delle costruzioni e valutarne la loro influenza sulla vulnerabilità.

Per poter valutare la vulnerabilità degli edifici su tutto il territorio nazionale è necessario ricorrere a metodi statistici che utilizzino dati omogenei sulle caratteristiche degli stessi. Per il territorio italiano sono disponibili i dati dei censimenti Istat sulle abitazioni, che vengono utilizzati nell’applicazione di metodi statistici.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per verifiche puntuali dei fabbricati o altri eventuali approfondimenti.

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile, leggi QUI.

sabato 5 gennaio 2013

Scadenza contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma dell'Emilia

Il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi legati agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ha emesso l'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3),  Ordinanza scaricabile QUI.

Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico, oppure per la ricostruzione dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare destinata, alla data del 20 maggio 2012, ad abitazione ovvero ad attività produttiva, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzato da uno “stato di danno” ed un “valore di vulnerabilità” che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 3 di “livello operativo” E1 od E2 con conseguente riparazione e miglioramento sismico, o di “livello operativo” E3 con conseguente ricostruzione.

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall’art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 e negli altri comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici dal Comitato tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Protocollo d'intesa firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012.

Entro il 30 giugno 2013 i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del comune nel quale è ubicato l’immobile danneggiato

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o collaborazioni professionali.

mercoledì 26 dicembre 2012

Sicurezza nei cantieri, è sempre obbligatoria?

In data 9 aprile 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81, il Testo Unico sulla Sicurezza, in attuazione dell'art. 1 della L. 03/08/2007 n. 123, successivamente integrato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che di fatto ha abrogato tutte le leggi e normative varie che riguardano tale settore.

Seppur poco pubblicizzato, tale Testo Unico ha modificato in maniera radicale l'approccio della sicurezza nella gestione di un cantiere, questo poiché tra le norme abrogate vi è anche il D.L.gs. 494/96.

Se infatti sino a prima dell'entrata in vigore del D.L.gs. 81/2008 la nomina del Coordinatore per la Progettazione e l'Esecuzione in materia di Sicurezza era legata a più fattori (presenza di più imprese esecutrici, rischi particolari, entità del cantiere superiore a 200 uomini/giorno), ora tale nomina è legata unicamente alla presenza di più imprese, presenza anche non contemporanea.

E' bene inoltre precisare che per imprese il Testo Unico intende sia la ditta esecutrice dell'appalto, sia il singolo artigiano o lavoratore autonomo che viene a svolgere una parte di lavoro all'interno del cantiere, sia in maniera diretta, sia in sub-appalto, durante tutto l'iter del lavoro: di fatto è quindi molto limitata la casistica ove la nomina del Coordinatore non sia obbligatoria.

Era stata sollevata un'eccezione, ipotizzando che tale obbligo fosse operativo solo in presenza di Permesso di Costruire, ma tale
 circostanza è irrilevante: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza in data 07/10/2010 nel procedimento C-224/09, ha infatti confermato che, "...in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori".

Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo. 

Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, se nominate anche successivamente, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Non rischiare inutili sanzioni.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, leggi QUI.

domenica 23 dicembre 2012

Fotovoltaico, quale convenienza oggi?

Installare oggi un impianto fotovoltaico quale convenienza porta oggi?

Abbiamo visto di recente che a ogni piè sospinto c'è stata una forte iniziativa a voler ridurre il più possibile gli incentivi che "pagano" (o meglio rimborsano) l'installazione degli impianti fotovoltaici, con successive riduzioni del pagato per ogni kwh prodotto, ma di contropartita si sono registrati forti cali del prezzo dei pannelli fotovoltaici: se infatti anni fa si poteva spendere fino a 5.000€ per dei pannelli in grado di produrre 1 Kwp (kilowatt di picco), oggi il prezzo di vendita è sceso al di sotto dei 1.000€.

Con il recente Quinto Conto Energia (tutte le informazioni sul portale del GSE scaricabili QUI) sono stati definiti i nuovi incentivi a partire dal 27 agosto 2012, ma soprattutto è stato posto un limite economico al rilascio degli incentivi: il Quinto Conto Energia cessa infatti di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà un costo indicativo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro l’anno.

A questo punto si apre una possibilità non indifferente: al posto della richiesta degli incentivi (per i quali abbiamo visto come non vi sia una certezza sulla durata dei medesimi), si può optare per la detrazione fiscale sull'IRPEF del 50% del costo di acquisto e installazione dell'impianto, alla stregua di una comune ristrutturazione edilizia.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fonte: Decreto Sviluppo (Decreto Legge n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012), leggi QUI.

mercoledì 19 dicembre 2012

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

Le principali condizioni per fruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia sono:


- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione fiscale è di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012, al 30 giugno 2013 e la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;



- l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011;


- i lavori per i quali spettano le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 - pdf e successive modificazioni;

- effettuare tutti i pagamenti tramite bonifico bancario (specificando che si tratta di ristrutturazione edilizia e si chiede la detrazione del 50%), conservando copia della distinta e della fattura per la successiva dichiarazione dei redditi.

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

La detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia spetta, inoltre, per:

- l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);

- la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992);

- l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;

- le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile - anche non residenziale - danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).

Attenzione
La detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.


Guida dell'Agenzia delle Entrate scaricabile nella sezione Documenti.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fonte: Agenzia delle Entrate, leggi QUI.