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mercoledì 5 febbraio 2014

Agevolate le demolizioni e ricostruzioni anche con lieve spostamento dell'area di sedime

Ai fini della detrazione del 50%, è consentito un lieve spostamento rispetto al sedime originario degli edifici, non vincolati.

Nella seduta del 22/01/2014 della VI Commissione (Finanze) della Camera, il Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze ha risposto ad una interrogazione in merito alla possibilità di far rientrare nel regime delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione di un edificio, con la stessa volumetria di quello precedente, ma con uno spostamento di lieve entità dell'immobile rispetto al sedime originario, alla luce della recente riformulazione dell'art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell'Edilizia, D.P.R. 380/2001, operata dall'art. 30, comma 1 del D.L. 69/2013 (decreto del fare).

Si ricorda che il comma 139 dell'articolo unico della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha prorogato fino al 31/12/2014 le detrazioni fiscali del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio per un massimo di spesa di 96.000 Euro (40% nel 2015).

Richiesto il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, detto dicastero ha argomentato che, allo stato attuale, l'art. 30, comma 1, lettera a), del D.L. 69/2013 ha ridefinito la fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, eliminando il riferimento al rispetto della sagoma per gli interventi di demolizione e ricostruzione, ed imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente, qualora si tratti di immobili non vincolati.

Lo stesso D.P.R. 380/2001 non fornisce la definizione di sagoma di un edificio, e pertanto la stessa è stata definita dalla giurisprudenza che, in più occasioni, ha ribadito come la nozione di sagoma precedentemente contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001 comprende l'intera conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale e, conseguenzialmente, sembrerebbe comprendere anche il rispetto della pregressa area di sedime.

Dunque, considerato che la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all'area di sedime del fabbricato, avendo il legislatore eliminato il riferimento al rispetto della sagoma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene che, per gli immobili non vincolati, negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, possa consentirsi lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

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