La progettazione di strutture di "modesta entità" anche in cemento armato rientra tra le competenze professionali del geometra, considerato che il D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha abrogato il R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, ai sensi del quale "Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all'albo".
Lo ha affermato la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con la sentenza n. 1312 del 20 novembre 2013, che ha ribadito un concesso già espresso dal TAR per la Lombardia (sentenza Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361 - leggi news).
Il contesto
La vicenda ha origini da una delibera di giunta comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei geometri che ha stabilito che "tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richedente".
A tale delibera è seguita la richiesta da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia che ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, rilevando la carenza assoluta di potere in capo alla giunta comunale per aver esercitato funzioni a carattere normativo in tema di competenze professionali, in assenza di una norma attributiva di tale potere.
La tesi del TAR
I giudici di primo grado ha ritenuto, innanzitutto, che la delibera comunale rientra nell'ambito degli atti d'indirizzo politico-amministrativo con i quali gli organi politici degli enti comunali (sindaco, consiglio e giunta) fissano le linee generali cui gli uffici devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
Trattandosi di atto d'indirizzo, la deliberazione non assume carattere vincolante per gli uffici amministrativi cui essa è rivolta, atteso che questi dovranno pur sempre verificare, in base alla normativa di riferimento, se i progetti sottoposti al loro esame rientrino nella competenza professionale dei geometri, sulla scorta delle caratteristiche dell'opera da realizzare.
La misura di mc 1500, che la delibera impugnata assume quale criterio d'indirizzo ai fini della determinazione della competenza professionale dei geometri in materia di progettazione edilizia, non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell'opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all'applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell'edificio ed alle modalità costruttive.
Alla luce delle suesposte considerazioni, i giudici del TAR hanno respinto il ricorso in quanto infondato.
Fonte: Lavori Pubblici.it, leggi QUI
Progettazioni - Sicurezza - Bio-Edilizia - Energia - Direzione Lavori - Catasto - Certificazioni - Design
... con attenzioni verso l'ambiente e il territorio, le persone e i servizi, convinti sostenitori della bio-edilizia, della sostenibilità ambientale e della resilienza ...
Visualizzazione post con etichetta ricorso. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ricorso. Mostra tutti i post
lunedì 16 dicembre 2013
mercoledì 23 gennaio 2013
Ricorso IMU: confermato dallo Sportello Consumatori
Lo Sportello Consumatori conferma quanto già riportato qualche giorno fa: come già accaduto al tempo della vicenda IVA sulla TIA stanno proliferando in questi giorni modelli e moduli per richiedere il rimborso dell’IMU per illegittimità costituzionale.
Tutto nasce dall’analisi del Rapporto Ue 2012 su Occupazione e sviluppi sociali, secondo cui la vecchia ICI non aveva impatto sulle disuguaglianze e aumentava leggermente la povertà, mentre la nuova IMU per essere più equa e avere un effetto redistributivo dovrebbe essere modificata in senso più progressivo.
A seguito anche di queste considerazioni l’ex Ministro Tremonti ha avviato un’iniziativa popolare per far dichiarare anticostituzionale un tassa che lo stesso definisce non già sulla casa ma “contro la casa”.
L’ex Ministro propone la presentazione di una istanza in autotutela a cui far seguire, in caso di diniego, tacito o esplicito, un ricorso alla Commissione Tributaria.
Vorremmo però ricordare che pur essendo obbligatorio il ricorso ad un legale abilitato solo se il valore superiore a 2.582,28 euro, il contribuente/consumatore deve comunque tener ben presente la complessità della procedura ed il rischio che la vertenza venga rigettata o, peggio, sia respinta a causa di errore formale.
Consigliamo quindi ai Consumatori di presentare, sì, l’istanza di autotutela, ma di procedere poi al Ricorso in Commissione Tributaria solo e soltanto SE SI E’ SICURI DI ESSERE IN GRADO DI GESTIRLO.
Più volte infatti siamo dovuti correre in aiuto di cittadini che hanno presentato ricorsi alle autorità (tipico il caso del Ricorso al Giudice di Pace contro le multe) scaricando moduli da internet e non rendendosi conto di stare incardinando un giudizio vero e proprio, con tanto di Giudice e procedure connesse.
In sintesi: istanza in autotutela sì, ricorso alla Commissione Tributaria solo se si sa quello che si sta facendo, oppure con l’assistenza di un legale.
Tornando alla proliferazione dei moduli abbiamo avuto notizia di alcune realtà che chiedono “contributi” per fornire il modulo da compilare, ed addirittura di una realtà che, battezzando il modulo con un nome “altisonante” ed imponendo arbitrariamente tempi stretti di consegna, parlando di “quadri del modello” ed aggiornamenti in base a loro circolari interne (neanche si parlasse della dichiarazione dei redditi) inducono in errore i cittadini che ci chiedono se esiste qualche modulo autorizzato dalla Pubblica Amministrazione.
Nulla di tutto questo.
Proprio per contrastare questi fenomeni abbiamo deciso di distribuire gratis tramite il nostro sito www.sportelloconsumatori.org, il modello necessario a presentare l’istanza che il cittadino può facilmente scaricare, compilare e presentare da solo.
Rispetto alle istanze che stanno circolando in questi giorni, quasi tutte ispirate come la nostra al modello prodotto dall’ex Ministro Tremonti, abbiamo semplicemente aggiunto la comunicazione al Garante del Contribuente di copia dell’istanza, e l’invio per conoscenza alla nostra direzione (usate la posta prioritaria e non la raccomandata per la nostra copia), per avere la possibilità di monitorare il fenomeno ed intervenire poi presso le istituzioni.
Consigliamo di presentare l’istanza indipendentemente dalla possibilità o meno di proseguire con il Ricorso, perché è sufficiente che anche una sola delle Sezioni delle numerosissime Commissioni Tributarie italiane - verificata la fondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità proposta – rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, perché questa sia tenuta ad esaminarla ed a pronunciarsi.
In caso di sentenza che dichiari l’incostituzionalità totale o parziale dell’IMU, tutti i contribuenti interessati – se non lo hanno già fatto – potranno chiedere e ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato. Perché quindi non anticiparsi?
Scarica il Modulo rimborso IMU editabile
Vedi i recapiti del Garante del Contribuente
Tutto nasce dall’analisi del Rapporto Ue 2012 su Occupazione e sviluppi sociali, secondo cui la vecchia ICI non aveva impatto sulle disuguaglianze e aumentava leggermente la povertà, mentre la nuova IMU per essere più equa e avere un effetto redistributivo dovrebbe essere modificata in senso più progressivo.
A seguito anche di queste considerazioni l’ex Ministro Tremonti ha avviato un’iniziativa popolare per far dichiarare anticostituzionale un tassa che lo stesso definisce non già sulla casa ma “contro la casa”.
L’ex Ministro propone la presentazione di una istanza in autotutela a cui far seguire, in caso di diniego, tacito o esplicito, un ricorso alla Commissione Tributaria.
Vorremmo però ricordare che pur essendo obbligatorio il ricorso ad un legale abilitato solo se il valore superiore a 2.582,28 euro, il contribuente/consumatore deve comunque tener ben presente la complessità della procedura ed il rischio che la vertenza venga rigettata o, peggio, sia respinta a causa di errore formale.
Consigliamo quindi ai Consumatori di presentare, sì, l’istanza di autotutela, ma di procedere poi al Ricorso in Commissione Tributaria solo e soltanto SE SI E’ SICURI DI ESSERE IN GRADO DI GESTIRLO.
Più volte infatti siamo dovuti correre in aiuto di cittadini che hanno presentato ricorsi alle autorità (tipico il caso del Ricorso al Giudice di Pace contro le multe) scaricando moduli da internet e non rendendosi conto di stare incardinando un giudizio vero e proprio, con tanto di Giudice e procedure connesse.
In sintesi: istanza in autotutela sì, ricorso alla Commissione Tributaria solo se si sa quello che si sta facendo, oppure con l’assistenza di un legale.
Tornando alla proliferazione dei moduli abbiamo avuto notizia di alcune realtà che chiedono “contributi” per fornire il modulo da compilare, ed addirittura di una realtà che, battezzando il modulo con un nome “altisonante” ed imponendo arbitrariamente tempi stretti di consegna, parlando di “quadri del modello” ed aggiornamenti in base a loro circolari interne (neanche si parlasse della dichiarazione dei redditi) inducono in errore i cittadini che ci chiedono se esiste qualche modulo autorizzato dalla Pubblica Amministrazione.
Nulla di tutto questo.
Il modulo, che anche noi proponiamo, è una mera istanza in carta semplice e che potrebbe essere prodotta nelle forme più disparate.
Proprio per contrastare questi fenomeni abbiamo deciso di distribuire gratis tramite il nostro sito www.sportelloconsumatori.org, il modello necessario a presentare l’istanza che il cittadino può facilmente scaricare, compilare e presentare da solo.
Rispetto alle istanze che stanno circolando in questi giorni, quasi tutte ispirate come la nostra al modello prodotto dall’ex Ministro Tremonti, abbiamo semplicemente aggiunto la comunicazione al Garante del Contribuente di copia dell’istanza, e l’invio per conoscenza alla nostra direzione (usate la posta prioritaria e non la raccomandata per la nostra copia), per avere la possibilità di monitorare il fenomeno ed intervenire poi presso le istituzioni.
Consigliamo di presentare l’istanza indipendentemente dalla possibilità o meno di proseguire con il Ricorso, perché è sufficiente che anche una sola delle Sezioni delle numerosissime Commissioni Tributarie italiane - verificata la fondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità proposta – rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, perché questa sia tenuta ad esaminarla ed a pronunciarsi.
In caso di sentenza che dichiari l’incostituzionalità totale o parziale dell’IMU, tutti i contribuenti interessati – se non lo hanno già fatto – potranno chiedere e ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato. Perché quindi non anticiparsi?
Scarica il Modulo rimborso IMU editabile
Vedi i recapiti del Garante del Contribuente
Fonte: Sportello Consumatori, leggi QUI.
venerdì 18 gennaio 2013
Ricorso al Giudice di Pace fai da te
Presso alcuni uffici del Giudice di Pace è già attivo il servizio SIGP@Internet Nazionale, mentre altri uffici stanno provvedendo.
Il servizio consente a tutti, cittadini e avvocati, di
attingere informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al Giudice di Pace, attraverso un semplice collegamento internet che consente l’accesso alla banca dati del software ministeriale SIGP (sistema informatico giudici di pace per gli affari civili) in uso presso gli uffici del giudice di pace, compilare online un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa o un ricorso per decreto ingiuntivo con la relativa nota di iscrizione a ruolo (è possibile compilare anche la sola nota di iscrizione a ruolo).
Una volta compilato e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo completa di codice a barre, è necessario spedirlo tramite raccomandata A/R (solo per le sanzioni amministrative) o presentarlo personalmente all'ufficio del Giudice di Pace competente, nei termini di legge, completo degli allegati elencati in calce alla nota di iscrizione.
Il servizio consente a tutti, cittadini e avvocati, di
attingere informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al Giudice di Pace, attraverso un semplice collegamento internet che consente l’accesso alla banca dati del software ministeriale SIGP (sistema informatico giudici di pace per gli affari civili) in uso presso gli uffici del giudice di pace, compilare online un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa o un ricorso per decreto ingiuntivo con la relativa nota di iscrizione a ruolo (è possibile compilare anche la sola nota di iscrizione a ruolo).
Una volta compilato e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo completa di codice a barre, è necessario spedirlo tramite raccomandata A/R (solo per le sanzioni amministrative) o presentarlo personalmente all'ufficio del Giudice di Pace competente, nei termini di legge, completo degli allegati elencati in calce alla nota di iscrizione.
Presso gli uffici del Giudice di Pace che hanno attivato il servizio è prevista una “corsia preferenziale” per chi si presenta allo sportello per iscrivere a ruolo fascicoli contenenti la nota d’iscrizione redatta col metodo del codice a barre (attualmente il servizio è attivo presso alcuni uffici del giudice di pace dell'intero territorio nazionale).
Il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa al Giudice di Pace può essere presentato anche senza l’assistenza del legale, mentre per i ricorsi per decreti ingiuntivi l'assistenza di un legale è necessaria se il valore causa supera i 1.100 euro.
Per utilizzare il servizio di compilazione online di un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa (O.S.A.) o per decreto ingiuntivo (D.I.) è sufficiente avere un computer collegato ad internet e una stampante.
Successivamente all'iscrizione a ruolo, se e' stato fornito un indirizzo e-mail, si riceveranno comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso. In ogni caso, l’indicazione di un indirizzo e-mail non è obbligatoria per utilizzare il servizio online.
E' possibile compilare il ricorso online e la relativa nota d'iscrizione per proporre opposizione avverso:
- verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada;- ordinanze del prefetto per emissione di assegno a vuoto;
- altre violazioni di competenza del Giudice di Pace, che non rientrino nelle materie escluse.
Sono escluse dalla competenza del Giudice di Pace, ai sensi all'art. 6 commi 4 e 5 del D.Lgs. 150/2011, le sole violazione concernenti disposizioni in materia:
- di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di previdenza e assistenza obbligatoria;
- di tutela dell’ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- di società e di intermediari finanziari;
- valutaria;
- di antiriciclaggio;
- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 Euro;
- quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro;
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
Il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa al Giudice di Pace può essere presentato anche senza l’assistenza del legale, mentre per i ricorsi per decreti ingiuntivi l'assistenza di un legale è necessaria se il valore causa supera i 1.100 euro.
Per utilizzare il servizio di compilazione online di un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa (O.S.A.) o per decreto ingiuntivo (D.I.) è sufficiente avere un computer collegato ad internet e una stampante.
Successivamente all'iscrizione a ruolo, se e' stato fornito un indirizzo e-mail, si riceveranno comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso. In ogni caso, l’indicazione di un indirizzo e-mail non è obbligatoria per utilizzare il servizio online.
E' possibile compilare il ricorso online e la relativa nota d'iscrizione per proporre opposizione avverso:
- verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada;- ordinanze del prefetto per emissione di assegno a vuoto;
- altre violazioni di competenza del Giudice di Pace, che non rientrino nelle materie escluse.
Sono escluse dalla competenza del Giudice di Pace, ai sensi all'art. 6 commi 4 e 5 del D.Lgs. 150/2011, le sole violazione concernenti disposizioni in materia:
- di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di previdenza e assistenza obbligatoria;
- di tutela dell’ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- di società e di intermediari finanziari;
- valutaria;
- di antiriciclaggio;
- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 Euro;
- quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro;
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
E’ possibile infine accedere alle informazioni su un qualsiasi procedimento di competenza del Giudice di Pace anche se non è stato compilato online il ricorso e la nota d'iscrizione a ruolo (purché inserito nella banca dati del Sistema Informativo utilizzato presso l'ufficio scelto).
Fonte: Servizi on-line del Giudice di Pace, leggi QUI.
Fonte: Servizi on-line del Giudice di Pace, leggi QUI.
martedì 15 gennaio 2013
Passi carrai, quando si deve pagare e quando no
Con la sentenza n. 16733/2007 la Corte di Cassazione ha ribadito che non sono soggetti a tassa o tariffa i c.d. “passi a raso”. La Suprema Corte ha stabilito che il passo a raso, cioè senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”.
L’articolo 44 del Decreto Legislativo n.507/1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”.
Tenete presente infatti che è stata depositata circa un anno fa la sentenza con la quale il Giudice di Pace ha dato pienamente ragione a una cittadina di Ferrara nel ricorso contro l’Ica per il Cosap su un passo carraio “a raso”.
A dispetto delle recenti dichiarazioni dell’assessore Marescotti sull’”incompetenza” del Giudice di Pace, questa sentenza risulta pienamente valida, dato che la competenza del Giudice di Pace non è stata eccepita nella sede preposta, almeno fino a quando non verrà eventualmente impugnata in appello (per il merito) o in Cassazione (per la legittimità). Senza contare che era stata la stessa Ica ad indicare il Giudice di Pace, oltre al Tribunale, quale organo a cui il destinatario dell’avviso di accertamento poteva fare ricorso. Errore che, in altri casi patrocinati dall’Adiconsum, è costato all’Ica l’annullamento dell’avviso per vizio di forma e la condanna al pagamento delle spese.
Per il Comune il rischio è di esporsi, di fronte alla pronuncia dell’autorità giudiziaria, alla facile previsione di ricorsi a cascata da parte di decine, forse centinaia di cittadini nella stessa situazione, con la prospettiva di gravare l’amministrazione non solo del rimborso di quanto percepito oltre interessi e rivalutazione monetaria, ma di ulteriori oneri quali le spese legali per la difesa in giudizio e le spese legali dei ricorrenti. Un costo considerevole derivante dalle azioni di carattere legale che venissero intentate al Comune che potrebbe configurare un vero e proprio danno erariale in mancanza di azioni di autotutela, sollecitate anche dalle forze di opposizione, che dispongano l’annullamento di tutte le cartelle emesse fino ad oggi verso quei cittadini che si trovano nella stessa situazione dei ricorrenti e di modificare il regolamento Cosap.
Al riguardo è da citare l’esempio del Comune di Massa (provincia di Massa Carrara), dove i cittadini, dopo essersi visti accolti i ricorsi dal tribunale (che ha dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati disponendone la disapplicazione), hanno chiamato in causa il Comune per l’instaurazione delle cause di merito. Lo stesso Comune, per evitare ulteriori controversie con conseguente aggravio di spese legali, ha modificato il Regolamento Cosap introducendo un comma secondo cui “…per la fattispecie dei passi carrabili a raso l’applicazione del canone avviene dietro richiesta avanzata da parte dell’interessato…”.
L’articolo 44 del Decreto Legislativo n.507/1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”.
Se non c’è alcuna di queste opere, la tassazione degli accessi a raso dovrebbe considerrasi illegittima. Tuttavia, nonostante ciò, alcuni Comuni tentano di aggirare l’ostacolo attraverso una personale interpretazione dell’art. 22 del Codice della strada,
che pure dispone in materia di passo carraio.
che pure dispone in materia di passo carraio.
Resta il fatto che l'unica interpretazione corretta che si può prendere come riferimento non può essere che in linea con quanto stabilito dalla Suprema Corte: i passi a raso non devono essere soggetti al tributo comunale.
Se vi hanno già applicato la sanzione e ritenete di non dover pagare l'unica possibilità è depositare un ricorso al Giudice di Pace, si può effettuare tutta la procedura QUI (procedura che può essere utilizzata anche per la richiesta di annullamento di altre sanzioni amministrative o per la richiesta di decreto ingiuntivo).
A dispetto delle recenti dichiarazioni dell’assessore Marescotti sull’”incompetenza” del Giudice di Pace, questa sentenza risulta pienamente valida, dato che la competenza del Giudice di Pace non è stata eccepita nella sede preposta, almeno fino a quando non verrà eventualmente impugnata in appello (per il merito) o in Cassazione (per la legittimità). Senza contare che era stata la stessa Ica ad indicare il Giudice di Pace, oltre al Tribunale, quale organo a cui il destinatario dell’avviso di accertamento poteva fare ricorso. Errore che, in altri casi patrocinati dall’Adiconsum, è costato all’Ica l’annullamento dell’avviso per vizio di forma e la condanna al pagamento delle spese.
Per il Comune il rischio è di esporsi, di fronte alla pronuncia dell’autorità giudiziaria, alla facile previsione di ricorsi a cascata da parte di decine, forse centinaia di cittadini nella stessa situazione, con la prospettiva di gravare l’amministrazione non solo del rimborso di quanto percepito oltre interessi e rivalutazione monetaria, ma di ulteriori oneri quali le spese legali per la difesa in giudizio e le spese legali dei ricorrenti. Un costo considerevole derivante dalle azioni di carattere legale che venissero intentate al Comune che potrebbe configurare un vero e proprio danno erariale in mancanza di azioni di autotutela, sollecitate anche dalle forze di opposizione, che dispongano l’annullamento di tutte le cartelle emesse fino ad oggi verso quei cittadini che si trovano nella stessa situazione dei ricorrenti e di modificare il regolamento Cosap.
Al riguardo è da citare l’esempio del Comune di Massa (provincia di Massa Carrara), dove i cittadini, dopo essersi visti accolti i ricorsi dal tribunale (che ha dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati disponendone la disapplicazione), hanno chiamato in causa il Comune per l’instaurazione delle cause di merito. Lo stesso Comune, per evitare ulteriori controversie con conseguente aggravio di spese legali, ha modificato il Regolamento Cosap introducendo un comma secondo cui “…per la fattispecie dei passi carrabili a raso l’applicazione del canone avviene dietro richiesta avanzata da parte dell’interessato…”.
Con delibera, il Consiglio comunale di Massa ha deciso di annullare in via di autotutela tutti gli avvisi di accertamento già emessi aventi ad oggetto i passi carrai a raso e di restituire le somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali a chi aveva già effetuato il pagamento. Dunque, se anche a Ferrara il Tribunale dovesse riconoscere l’illegittimità degli atti relativi ai passi carrai a raso il Comune, in quanto parte soccombente, dovrebbe sborsare molto più di quanto ha introitato, perchè sarebbe condannato anche al pagamento delle spese legali.
Fonte: estense.com, leggi QUI.
sabato 12 gennaio 2013
Ricorso contro l'IMU, è possibile?
E' di qualche giorno fa la notizia che, nell'Analisi del rapporto UE 2012, l'IMU, per essere più equa ed avere un effetto redistributivo, deve essere modificata in senso più progressivo.
Il rapporto UE ricorda che l'IMU è stata introdotta nel 2012 "a seguito di raccomandazioni sulla riduzione di un trattamento fiscale favorevole per le abitazioni" e che è "basata sull'effetto distorsivo relativamente basso delle tasse sulla proprietà e il basso tasso di evasione".
L’Unione Europea, nel citato rapporto, precisa che l’IMU "include alcuni aspetti di equità" ed aggiunge, anche, che "altri aspetti potrebbero essere ulteriormente migliorati in modo da aumentarne la progressività".
Al commento in chiaroscuro dell’Unione Europea si associa la proposta dirompente dell’ex Ministro Giulio Tremonti che, in alcune interviste, ha precisato; “Una cosa concreta che può essere fatta immediatamente dai cittadini è un ricorso gratuito contro l'IMU sulla propria abitazione" aggiungendo, anche, che "Il governo Monti ha rivalutato le rendite catastali del 60% e ha introdotto l'imposta sulla casa di abitazione. Si tratta di una vera e propria patrimoniale permanente con la conseguenza che i valori fiscali sono cresciuti, mentre i valori reali delle abitazioni, anche a causa della recessione, sono crollati. Un conto è una patrimoniale moderata come era la vecchia ICI che escludeva la prima casa e che aveva valori bassi, un conto è trasformare la vecchia ICI in un'imposta patrimoniale fortissima. Le conseguenze? Se uno ha i soldi per pagare l'IMU se la cava, altrimenti c'è chi, e penso ai pensionati e alle fasce più deboli, è costretto a vendere la casa per pagare le imposte".
Al giudizio negativo sull’IMU di Giulio Tremonti si aggiunge quello, anch'esso negativo, del Presidente dell’Ance Paolo Buzzetti che così commenta "Finalmente emerge con forza l'iniquità dell'impostazione attuale dell'IMU, che colpisce le famiglie indiscriminatamente e ha contribuito alla caduta del settore immobiliare. Condividiamo con lo studio la necessità di ripensare la tassa in senso progressivo, aggiornando più equamente le rendite catastali in modo che tengano conto del reale valore di mercato degli immobili, e rimodulare il prelievo in modo che non penalizzi l'investimento in abitazioni. In questa formulazione l'IMU ha prodotto conseguenze drammatiche: gli aumenti indiscriminati su tutto il territorio nazionale sia delle rendite catastali sia delle aliquote hanno di fatto impoverito le famiglie italiane, condizionato ilcrollo delle compravendite di abitazioni e penalizzato il mercato dell'affitto, aggravando ulteriormente la crisi del settore e dell'economia”.
Ricordiamo che l'IMU, la tassa che viene associata al Governo Monti è, invece, frutto della collaborazione tra l’ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti e il leghista Roberto Calderoli.
Oggi Tremonti sta portando avanti una battaglia, come si evince dal sito internet della "Lista Lavoro e libertà", contro la costituzionalità dell'IMU che ritiene, dopo le modifiche apportate dal Governo tecnico, incostituzionale, quindi indica al cittadino cosa si deve fare per reagire e fare dichiarare incostituzionale un'imposta che a suo giudizio "non è un'imposta sulla proprietà ma contro la proprietà”.
La reazione può essere sviluppata nelle seguenti quattro fasi:
Fase 1 - Istanza di rimborso;
Fase 2 - Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;
Fase 3 - Remissione degli atti alla Corte Costituzionale;
Fase 4 - Giudizio della Corte Costituzionale;
Fase 1 - Si può presentare al Comune istanza di rimborso dell'IMU pagata, corredata delle ricevute di pagamento. L'azione anche di un singolo contribuente, meglio se assistito dalle Associazioni di tutela della proprietà o dai CAF, ovvero un'azione di classe collettiva può essere sviluppata attraverso una serie di “ricorsi pilota” - individuali o collettivi - per innescare un meccanismo di cui tutti si potranno comunque giovare.
Uno schema di istanza di rimborso può essere il seguente:
Istanza di rimborso (versione pdf)
Istanza di rimborso (versione doc)
Fase 2 - Decorsi 90 giorni dalla proposizione della istanza di rimborso, ed in caso di mancata risposta da parte del Comune, è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, evidenziando le ragioni di incostituzionalità dell'IMU e chiedendo la remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Uno schema di ricorso tipo può essere il seguente:
Bozza di ricorso (versione pdf)
Bozza di ricorso (versione doc)
Fase 3 - E' sufficiente che anche una sola delle Sezioni delle numerosissime Commissioni Tributarie italiane - verificata la fondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità proposta - rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, perché questa sia tenuta ad esaminarla ed a pronunciarsi.
In caso di sentenza che dichiari l'incostituzionalità totale o parziale dell'IMU, tutti i contribuenti interessati - se non lo hanno già fatto - potranno chiedere e ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato.
Fase 4 - I vizi costituzionali dell'IMU hanno origine e derivazione dalla scelta di sviluppo della sua base imponibile, identificata in valori immobiliari che sono stati rivalutati di colpo e di imperio, in forma lineare, senza alcun collegamento con i valori economici reali sottostanti ed in più senza flessibilità nella previsione di criteri correttivi successivi.Potrebbe avere un senso provarci? Se fossimo in tanti sicuramente si...o anche uno solo!
Il rapporto UE ricorda che l'IMU è stata introdotta nel 2012 "a seguito di raccomandazioni sulla riduzione di un trattamento fiscale favorevole per le abitazioni" e che è "basata sull'effetto distorsivo relativamente basso delle tasse sulla proprietà e il basso tasso di evasione".
L’Unione Europea, nel citato rapporto, precisa che l’IMU "include alcuni aspetti di equità" ed aggiunge, anche, che "altri aspetti potrebbero essere ulteriormente migliorati in modo da aumentarne la progressività".
Al commento in chiaroscuro dell’Unione Europea si associa la proposta dirompente dell’ex Ministro Giulio Tremonti che, in alcune interviste, ha precisato; “Una cosa concreta che può essere fatta immediatamente dai cittadini è un ricorso gratuito contro l'IMU sulla propria abitazione" aggiungendo, anche, che "Il governo Monti ha rivalutato le rendite catastali del 60% e ha introdotto l'imposta sulla casa di abitazione. Si tratta di una vera e propria patrimoniale permanente con la conseguenza che i valori fiscali sono cresciuti, mentre i valori reali delle abitazioni, anche a causa della recessione, sono crollati. Un conto è una patrimoniale moderata come era la vecchia ICI che escludeva la prima casa e che aveva valori bassi, un conto è trasformare la vecchia ICI in un'imposta patrimoniale fortissima. Le conseguenze? Se uno ha i soldi per pagare l'IMU se la cava, altrimenti c'è chi, e penso ai pensionati e alle fasce più deboli, è costretto a vendere la casa per pagare le imposte".
Al giudizio negativo sull’IMU di Giulio Tremonti si aggiunge quello, anch'esso negativo, del Presidente dell’Ance Paolo Buzzetti che così commenta "Finalmente emerge con forza l'iniquità dell'impostazione attuale dell'IMU, che colpisce le famiglie indiscriminatamente e ha contribuito alla caduta del settore immobiliare. Condividiamo con lo studio la necessità di ripensare la tassa in senso progressivo, aggiornando più equamente le rendite catastali in modo che tengano conto del reale valore di mercato degli immobili, e rimodulare il prelievo in modo che non penalizzi l'investimento in abitazioni. In questa formulazione l'IMU ha prodotto conseguenze drammatiche: gli aumenti indiscriminati su tutto il territorio nazionale sia delle rendite catastali sia delle aliquote hanno di fatto impoverito le famiglie italiane, condizionato ilcrollo delle compravendite di abitazioni e penalizzato il mercato dell'affitto, aggravando ulteriormente la crisi del settore e dell'economia”.
Ricordiamo che l'IMU, la tassa che viene associata al Governo Monti è, invece, frutto della collaborazione tra l’ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti e il leghista Roberto Calderoli.
Oggi Tremonti sta portando avanti una battaglia, come si evince dal sito internet della "Lista Lavoro e libertà", contro la costituzionalità dell'IMU che ritiene, dopo le modifiche apportate dal Governo tecnico, incostituzionale, quindi indica al cittadino cosa si deve fare per reagire e fare dichiarare incostituzionale un'imposta che a suo giudizio "non è un'imposta sulla proprietà ma contro la proprietà”.
La reazione può essere sviluppata nelle seguenti quattro fasi:
Fase 1 - Istanza di rimborso;
Fase 2 - Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;
Fase 3 - Remissione degli atti alla Corte Costituzionale;
Fase 4 - Giudizio della Corte Costituzionale;
Fase 1 - Si può presentare al Comune istanza di rimborso dell'IMU pagata, corredata delle ricevute di pagamento. L'azione anche di un singolo contribuente, meglio se assistito dalle Associazioni di tutela della proprietà o dai CAF, ovvero un'azione di classe collettiva può essere sviluppata attraverso una serie di “ricorsi pilota” - individuali o collettivi - per innescare un meccanismo di cui tutti si potranno comunque giovare.
Uno schema di istanza di rimborso può essere il seguente:
Istanza di rimborso (versione pdf)
Istanza di rimborso (versione doc)
Fase 2 - Decorsi 90 giorni dalla proposizione della istanza di rimborso, ed in caso di mancata risposta da parte del Comune, è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, evidenziando le ragioni di incostituzionalità dell'IMU e chiedendo la remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Uno schema di ricorso tipo può essere il seguente:
Bozza di ricorso (versione pdf)
Bozza di ricorso (versione doc)
Fase 3 - E' sufficiente che anche una sola delle Sezioni delle numerosissime Commissioni Tributarie italiane - verificata la fondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità proposta - rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, perché questa sia tenuta ad esaminarla ed a pronunciarsi.
In caso di sentenza che dichiari l'incostituzionalità totale o parziale dell'IMU, tutti i contribuenti interessati - se non lo hanno già fatto - potranno chiedere e ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato.
Fase 4 - I vizi costituzionali dell'IMU hanno origine e derivazione dalla scelta di sviluppo della sua base imponibile, identificata in valori immobiliari che sono stati rivalutati di colpo e di imperio, in forma lineare, senza alcun collegamento con i valori economici reali sottostanti ed in più senza flessibilità nella previsione di criteri correttivi successivi.Potrebbe avere un senso provarci? Se fossimo in tanti sicuramente si...o anche uno solo!
Iscriviti a:
Post (Atom)




