Il Consiglio dei Ministri n. 9 del 20 gennaio 2016, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, ha approvato in esame definitivo un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri sono stati accolti i suggerimenti contenuti nel parere 1 settembre 2016, n. 1824 del Consiglio di Stato e le modifiche chieste dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato dopo che lo stesso ha ricevuto il parere positivo - con rilievi e proposte di modifica – da parte della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
Il Regolamento per il quale si attende la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni definisce in 2 allegati 42 piccoli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica ed amplia gli interventi di lieve entità per i quali si può ricorrere all'autorizzazione paesaggistica semplificata così come già precedentemente definito con il decreto n. 139/2010.
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE:
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto relativo al “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014”. Si tratta del D.P.R. 13 febbraio 2017 che sarà nei prossimi giorni entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il nuovo Regolamento sostituisce, in pratica, il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 che con l’articolo 19 viene abrogato.
Piccoli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica
Sono definiti nell'allegato A e si tratta di 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano sostanziali modifiche agli edifici. Tra questi figurano:
- opere interne che non alternano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
- interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
- interventi indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili;
- installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne,...);
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici);
- installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati;
- installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici.
Opere di lieve impatto sul territorio
Nell'allegato B al regolamento vengono individuate 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio tra i quali:
- incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapatti;
- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
- realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
- realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
- interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;
- interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.
Clicca QUI per scaricare lo schema di D.P.R. con il Regolamento che semplifica le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità
Clicca QUI per scaricare la tabella sinottica con gli interventi realizzabili senza autorizzazione paesaggistica (Allegato A)
Clicca QUI per scaricare la tabella sinottica con gli interventi realizzabili con procedura semplificata (Allegato B)
Fonte: Lavoripubblici.it leggi QUI.
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sabato 28 gennaio 2017
domenica 29 dicembre 2013
Manufatto precario: le condizioni l’esenzione del titolo edilizio
Con la Sentenza n. 2333 del 02/12/2013 il Tar Sicilia torna sul tema dei manufatti precari, precisando a quali condizioni possono essere ritenuti tali ed essere edificati e mantenuti senza uno specifico titolo edilizio.
Non richiedono la concessione edilizia quei manufatti che, per la destinazione d'uso cui sono finalizzati oltre che per le loro particolari caratteristiche, possono considerarsi provvisori, di uso temporaneo e destinati alla rimozione dopo l'uso. Questo è il principio stabilito dal Tar Sicilia con la Sentenza del 02/12/2013, n. 2333.
Nel caso in esame i giudici respingono il ricorso di un cittadino contro il Comune di Palermo per l’annullamento di un’ordinanza con la quale l’Amministrazione comunale aveva ingiunto la dismissione di un prefabbricato in lamiera su di un Monte ed adibito al ricovero di apparecchiature elettriche relative ad una adiacente antenna radio. Si legge «nel caso in esame, il box metallico in questione (ancorato su base di cemento), per la sua stessa destinazione (ricovero di apparecchiature elettriche relative a una adiacente, antenna radio) non può ritenersi diretto a soddisfare bisogni contingenti, sibbene esigenze aziendali di carattere duraturo, funzionali all’esercizio di due emittenti radiofoniche, non par dubbia la necessità del titolo concessorio, trattandosi, appunto di trasformazione permanente del territorio in zona, peraltro, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico».
Il Tar Sicilia ricorda che la precarietà delle strutture può essere riscontrata nella contemporanea presenza di due requisiti, uno strutturale e l’altro funzionale:
l'opera non deve costituire trasformazione urbanistica del territorio e non deve essere costituita da intelaiature infisse al suolo, né deve essere chiusa in alcun lato;
occorre avere riguardo alla destinazione d'uso dell'opera; sicché una struttura destinata a dare una utilità prolungata nel tempo non può considerarsi precaria.
Il Tribunale specifica che «ai sensi dell’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»), infatti, è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico anche solo funzionale. In particolare, la concessione edilizia è necessaria anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo».
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
Non richiedono la concessione edilizia quei manufatti che, per la destinazione d'uso cui sono finalizzati oltre che per le loro particolari caratteristiche, possono considerarsi provvisori, di uso temporaneo e destinati alla rimozione dopo l'uso. Questo è il principio stabilito dal Tar Sicilia con la Sentenza del 02/12/2013, n. 2333.
Nel caso in esame i giudici respingono il ricorso di un cittadino contro il Comune di Palermo per l’annullamento di un’ordinanza con la quale l’Amministrazione comunale aveva ingiunto la dismissione di un prefabbricato in lamiera su di un Monte ed adibito al ricovero di apparecchiature elettriche relative ad una adiacente antenna radio. Si legge «nel caso in esame, il box metallico in questione (ancorato su base di cemento), per la sua stessa destinazione (ricovero di apparecchiature elettriche relative a una adiacente, antenna radio) non può ritenersi diretto a soddisfare bisogni contingenti, sibbene esigenze aziendali di carattere duraturo, funzionali all’esercizio di due emittenti radiofoniche, non par dubbia la necessità del titolo concessorio, trattandosi, appunto di trasformazione permanente del territorio in zona, peraltro, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico».
Il Tar Sicilia ricorda che la precarietà delle strutture può essere riscontrata nella contemporanea presenza di due requisiti, uno strutturale e l’altro funzionale:
l'opera non deve costituire trasformazione urbanistica del territorio e non deve essere costituita da intelaiature infisse al suolo, né deve essere chiusa in alcun lato;
occorre avere riguardo alla destinazione d'uso dell'opera; sicché una struttura destinata a dare una utilità prolungata nel tempo non può considerarsi precaria.
Il Tribunale specifica che «ai sensi dell’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»), infatti, è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico anche solo funzionale. In particolare, la concessione edilizia è necessaria anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo».
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
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