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venerdì 22 settembre 2017

Materiali edilizi, come scegliere quelli sostenibili

Costruire un edificio rispettoso dell'ambiente non significa solo ridurre al minimo i consumi energetici per il suo funzionamento. Assumere consapevolezza nella scelta dei materiali con cui costruiamo le nostre casa è possibile e sarà d'aiuto sia all'ambiente che al nostro benessere.

In una progettazione consapevole e attenta al risparmio energetico è molto importante non dimenticare che oltre all'energia primaria per il funzionamento dell'edificio, anche i materiali hanno un grande impatto sull'ambiente.

La scelta dei materiali non è da sottovalutare. 

Ma come si può sapere, nel momento in cui si deve scegliere, quanto un materiale è sostenibile? È fondamentale conoscere tutte le caratteristiche, dalla fase di produzione alla fase di smaltimento.

L'energia incorporata nei materiali edilizi

Ogni materiale per essere prodotto e pronto alla posa, richiede delle lavorazioni e delle operazioni energivore. L'estrazione della materia prima, la sua lavorazione e infine il trasporto fanno incorporare al prodotto finito - e quindi poi all'intero edificio - una certa quantità di energia, che può raggiungere livelli davvero elevati. Le costruzioni di oggi e del futuro, saranno sempre più vicine a un consumo di energia pari a zero per il loro funzionamento e la quota di energia incorporata a causa dei materiali, sarà quindi sempre più predominante.

Il reale valore di energia incorporata da ciascun materiale può dipendere dalle specifiche tecniche di fabbricazione e di trasporto. In linea di massima, il legno è il materiale che richiede meno energia per la sua produzione, mentre è l'alluminio quello che ne ingloba la maggior quantità. Nel caso in cui il materiale sia riciclato questi valori si abbattono, così come incide positivamente il trasporto di materiali locali e con distanze brevi dalla messa in opera.

La "Life Cycle Assesment" è una metodologia di valutazione che permette di valutare tutte le fasi di vita dei prodotti edilizi, incluse la produzione e la dismissione, con la possibilità di effettuare un confronto tra diverse possibili soluzioni.

Informare il consumatore sulla qualità dei materiali

L'unione Europea ha mosso diversi passi in direzione di un sistema uniformato per la valutazione della sostenibilità di materiali e prodotti edilizi. Il percorso dell'Italia inizia negli anni '90 e porta alla stesure delle Norme ISO 14000, che stabiliscono criteri e metodologie per a valutazione del ciclo di vita dei prodotti. Questa operazione è fondamentale poiché offre al consumatore la possibilità di informarsi e conoscere i materiali che sta utilizzando.

Queste norme danno origine a dei marchi ambientali che esprimono la sostenibilità e le caratteristiche di un certo prodotto. Possiamo distinguere le etichette ambientali (Tipo I), come l'Eco-label, disciplinate dalla Norma ISO 14024, autodichiarazioni ambientali (Tipo II), regolate dalla Norma ISO 14021 e le dichiarazioni ambientali di prodotto (Tipo III), secondo la Norma ISO 14025. Gli strumenti regolati da queste norme sono in parte volontari e puntano allo sviluppo di un mercato sostenibile in cui la scelta della sostenibilità non sia obbligata ma voluta e comprendendo che il rispetto dell'ambiente non è un limite, ma un valore aggiunto.

Etichette ambientali di Tipo I, l'Ecolabel

Si tratta di un marchio di qualità ecologica che ha valenza europea e vuole distinguere i materiali ad elevata prestazione e ridotto impatto ambientale. Ecolabel UE nasce nel 1992 e i criteri su cui si basa sono atti a valutare l'impatto del prodotto nel suo intero ciclo di vita, considerando anche l'inquinamento provocato ad aria e acqua, la quantità di rifiuti prodotti e le risorse naturali consumate, anche in questo caso il legno è in cima alla lista.

Autodichiarazioni ambientali di Tipo II, il Ciclo di Mobius

I marchi ambientali di Tipo II sono dichiarazioni autonome, che vengono successivamente verificate attraverso apposite metodologie. 

Il Ciclo di Mobius, il cui simbolo è sicuramente noto a tutti, è relativo alla percentuale di materiale riciclato in un prodotto e alla sua successiva riciclabilità. Non esiste un ente accreditato per la regolamentazione di questa etichetta e rimane un'autodichiarazione del produttore, ma ha forte valore informativo per il consumatore.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto di Tipo III

Queste etichette si rifanno alle procedure di LCA e sono relative al ciclo di vita dei materiali, i cui dati quantitativi vengono esplicitati tramite l'EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto). Tutti i dati relativi all'impatto ambientale di un prodotto edilizio vengono raccolti e dichiarati in un documento tecnico, di realizzazione volontaria. Il procedimento è completamente regolato da un ente autorizzato indipendente e ogni informazione è reperibile sul sito del Program Operator. Esistono diverse categorie e criteri a cui rispondere e i risultati ottenuti in ciascuna danno origine alla certificazione finale, un valido strumento nelle mani del produttore per dimostrare e comunicare le proprie strategie orientate al rispetto dell'ambiente.

Legno certificato

Esiste un'etichetta che attesta la provenienza di questo materiale naturale, il cui prelievo sconveniente può avere conseguenze come il disboscamento incontrollato. Esistono foreste gestite nel modo corretto, sia naturalmente che socialmente, secondo precisi standard. 

Quando un legno proviene da una di queste foreste valutate e controllate, può ottenere il marchio FSC - Forest Stewardship Council® a.c. Lo stesso vale per il PEFC, garanzia che la materia legnosa (anche per la realizzazione di carta), proviene da boschi gestiti in modo sostenibile.

Materiali salubri e non inquinanti

Nella scelta dei materiali per la costruzione degli spazi della vita umana è fondamentale anche la garanzia di salubrità degli ambienti interni. Oltre a non avere un grande impatto sull'ambiente, i materiali selezionati non dovranno avere alcun impatto sulla nostra salute. Il problema degli inquinanti chimici nell'aria è purtroppo diffuso. Le reazioni negative del nostro organismo ad alcune sostanze possono essere dovute ad allergie, irritazioni o reazioni alla tossicità di alcuni componenti chimici. Oltre a garantire sempre un corretto ricambio di aria, per il quale si consiglia sempre la VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) è fondamentale scegliere materiali naturali e che contengano il minor numero di componenti chimici potenzialmente nocivi. Attenzione inoltre a vernici, collanti, solventi e adesivi, accertiamoci sempre che siano davvero sicuri e preferiamo materiali di origine naturale.

Fonte: Infobuild Energia, leggi QUI.

Per ulteriori approfondimenti o consulenze contatta ECOGEOM S.r.l.

domenica 14 luglio 2013

Vendere o affittare casa, quali obblighi

Vendere o affittare la propria casa comporta degli obblighi che non sono proprio sempre gli stessi: è bene conoscerli per non incappare in richieste di rimborso, risarcimento danni o, peggio ancora, l'annullamento di un atto o di una transazione.

Ma vediamo di cosa si tratta e come comportarsi.

Sostanzialmente un immobile deve:
- avere l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), recentemente rinominato Attestato di Prestazione Energetica (APE);
- essere conforme alle planimetrie comunali e catastali depositate;
- avere le dichiarazioni di conformità per tutti gli impianti presenti;
- essere in possesso dell'agibilità (ex abitabilità o usabilità dei locali).

ACE o APE

Questo è un attestato che viene rilasciato da un tecnico professionista in seguito ad una verifica nell'immobile, con il quale si determina la classe energetica dello stesso.

E' un attestato obbligatorio sia in caso di compravendita che di locazione per gli immobili quali appartamenti, uffici e negozi, non lo è se si tratta di autorimesse, cantine o magazzini.

Conformità alle planimetrie comunali e catastali

In questo caso dobbiamo distinguere tra comune e catasto e fare una distinzione tra i due enti: il comune è deputato al controllo edilizio, se cioè un immobile è regolare (cioè lo stato attuale in cui si trova corrisponde alle ultime planimetrie depositate presso il comune), oppure "abusivo" (quando in tutto o in parte non corrisponde a dette planimetrie); il catasto è deputato al pagamento delle imposte e alla registrazione dei passaggi di proprietà degli immobili.

In caso di compravendita le parti possono accordarsi sulla non corrispondenza delle planimetrie comunali, se la difformità è di poco conto; se viceversa l'abuso presente è più consistente, tale cioè da pregiudicare l'utilizzo del bene, dovrà esserne fatta particolare menzione del preliminare e nel rogito definitivo, per non incappare in richieste di risarcimento o nullità dell'atto. In caso di locazione dell'immobile invece non è prevista alcuna particolare sanzione a carico del proprietario, a meno che non abbia taciuto (dolosamente) alcune caratteristiche peculiari dell'immobile e di tale alterazione in qualche misura ne abbia fatto le spese l'inquilino.

Relativamente alle planimetrie catastali invece, il notaio, in caso di compravendita, è corresponsabile nel dichiarare la corrispondenza delle planimetrie catastali con l'immobile ceduto, pertanto tali documenti dovranno corrispondere e accordarsi con l'acquirente diviene molto più difficile; in caso di locazione, sebbene non siano previste sanzioni, poiché la planimetria catastale è il riferimento con cui l'inquilino procede nella denuncia della tassa di smaltimento rifiuti, va da se che tale corrispondenza è più che opportuna.

Dichiarazioni di conformità degli impianti

In questo caso il legislatore non ha imposto nulla al venditore che, in caso di compravendita, può effettivamente dichiarare di non essere in possesso di tali certificazioni, mentre se dichiara che è tutto in regola dovrà consegnarne copia all'acquirente o comunicare il numero di registrazione di ogni certificato all'acquirente.

Se si tratta di locazione invece è responsabilità del proprietario fornire l'immobile perfettamente in regola sotto ogni punto di vista, comprese le certificazioni degli impianti, pena la nullità del relativo contratto (con risarcimento del danno per l'inquilino).

Con le nuove norme condominiali entrate in vigore lo scorso 18 giugno poi, anche l'amministratore deve essere a conoscenza di tutte le situazioni che, in qualche misura, possono influire sulla sicurezza dello stabile, e l'assenza di un certificato può essere influente (in quel caso può richiedere che gli impianti non in regola vengano adeguati).

Certificato di agibilità (ex abitabilità o usabilità)

Questo certificato non risulta essere indispensabile nè in caso di compravendita che di locazione, ma è bene precisare che le compagnie di assicurazione, in caso di sinistro, possono richiederne l'esibizione prima di autorizzare la liquidazione del danno.

Per ottenere il certificato di agibilità occorre che l'immobile sia in stato igienico normale (non devono esserci tracce di umidità di risalita o di condense, in buona sostanza non deve presentare situazioni di insalubrità), lo stato dei luoghi deve corrispondere alle planimetrie comunali e catastali, devono essere presenti tutti i certificati degli impianti e la fognatura deve essere correttamente realizzata, se in pubblica fognatura provvista di sifone "Firenze", se privata deve essere autorizzata dall'ARPA.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti o comunque per effettuare tutte le pratiche di regolarizzazione sopra descritte.

domenica 19 maggio 2013

La dichiarazione di conformità degli impianti, quando serve?

La dichiarazione di conformità è un documento che serve ad asseverare la realizzazione di un impianto secondo la regola dell'arte e la conformità dello stesso alla normativa vigente.

La prima parte della dichiarazione di conformità descrive: i dati del tecnico e/o della ditta che ha realizzato il lavoro, i dati dell’edificio nel quale si trova l’impianto con la relativa destinazione d’uso ed i dati del proprietario.

Le parti successive della dichiarazione di conformità descrivono il tipo di lavoro che è stato svolto, uno o più schemi dell’impianto, le norme di riferimento, le tipologie di materiali e componenti adottati, le scelte tecniche effettuate nel rispetto del progetto realizzato da un professionista o a cura del tecnico installatore, i controlli effettuati in termini di sicurezza e funzionalità dell’impianto prima della messa in funzione, l’idoneità dell’impianto per l’ambiente nel quale è installato.

Alla dichiarazione di conformità deve essere sempre allegata una copia del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta che ha svolto i lavori.

La dichiarazione di conformità evidenzia inoltre che il proprietario dell’impianto è tenuto ad affidare eventuali futuri lavori di installazione, trasformazione e manutenzione dell’impianto a ditte abilitate ai sensi di Legge e che la ditta installatrice è svincolata da ogni responsabilità per sinistri derivanti dall'impianto a seguito di carenza di manutenzione, mancanza di riparazioni e manomissioni da parte di terzi.

La dichiarazione di conformità deve essere realizzata per ogni tipo di impianto tecnologico (idrici e sanitari, elettrici, elettronici e radiotelevisivi, trasporto distribuzione ed utilizzazione gas, trasporto distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica, condizionamento, riscaldamento, automazioni in generale) ed indipendentemente dal tipo di edificio nel quale si trovano, sia per ogni singolo appartamento all'interno di un condominio che per le parti comuni dello stesso.

Le dichiarazioni di conformità degli impianti di un edificio civile, anche se non costituiscono una documentazione necessaria per la compravendita degli edifici con destinazione d’uso civile, segnano un importante punto a favore della sicurezza di tali edifici dai significativi risvolti economici.

Sicuramente in caso di locazione sono un punto fondamentale della regolarità contrattuale, così come, in caso di sinistro, la loro mancanza può essere richiamata dalla compagnia assicurativa come motivazione per non pagare.

Chi e quando rilascia le dichiarazioni di conformità
Ogni volta che in un edificio o in una sua pertinenza viene installato un nuovo impianto, dopo che è stato trasformato o ampliato un impianto preesistente da una ditta abilitata, quest’ultima è tenuta a rilasciare al proprietario dell’edificio una dichiarazione di conformità dell’impianto.

Possono inoltre rilasciare la dichiarazione di conformità i responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, secondo il modello dell’Allegato II del D.M. 19/05/2010.


Dal 28/07/2010 sono entrati in vigore i nuovi modelli per le dichiarazioni di conformità per gli impianti nel rispetto del D.M. 19/05/2010.

I nuovi modelli di dichiarazione di conformità hanno sostituito i precedenti che facevano riferimento al D.M. del 22/01/2008 n.37, essi asseverano la conformità degli impianti oltre che alle Norme UNI e CEI anche agli altri enti di normalizzazione degli stati dell’Unione Europea.
Nel caso di edifici con impianti privi di dichiarazioni di conformità occorre distinguere il caso degli impianti realizzati prima del D.M. n° 37 del 2008 ed il caso di quelli realizzati dopo: nel primo caso la dichiarazione di conformità, a seguito di un accurato sopralluogo, può essere redatta da un professionista abilitato che esercita la libera professione nel settore di riferimento da almeno cinque anni (certificazione denominata dichiarazione di rispondenza); nel secondo caso la dichiarazione deve essere resa da un professionista che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un ditta abilitata nel settore impiantistico per il quale si produce la dichiarazione di conformità.

In entrambi i casi i costi delle dichiarazioni di conformità sono legati allo status degli impianti, che debbono comunque risultare a norma.


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Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per consulenze e valutazioni di intervento per effettuare le verifiche richieste con successivo rilascio di dichiarazione di rispondenza per impianti antecedenti al D.M. n° 37 del 2008.