... con attenzioni verso l'ambiente e il territorio, le persone e i servizi, convinti sostenitori della bio-edilizia, della sostenibilità ambientale e della resilienza ...
Visualizzazione post con etichetta eco-bonus. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta eco-bonus. Mostra tutti i post

lunedì 14 novembre 2016

Legge di Bilancio 2017, ecco le novità

Proroga di un altro anno del bonus per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione. Proroga di 5 anni e potenziamento (fino al 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica in condominio. Detrazione per adozione di misure antisismiche potenziata con detrazioni fino all’85% (se interventi in condominio).

Di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nel progetto di Legge di bilancio 2017 [1] in corso di discussione in Parlamento concernenti la proroga ed il potenziamento delle detrazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento antisismico, di ristrutturazione e sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

PROROGA ECOBONUS 65% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).

PROROGA E POTENZIAMENTO ECOBONUS PER INTERVENTI NEI CONDOMINI - Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali - o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio - la misura della detrazione al 65% è invece prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è in questi casi ulteriormente aumentata al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio ed al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 “Requisiti minimi”, come asseverata da professionista abilitato con l’Attestato di prestazione energetica.
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

PROROGA BONUS RISTRUTTURAZIONI 50% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (cd. bonus ristrutturazioni).

BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE - Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, viene prevista una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).
Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura potenziata del 70%della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE IN CONDOMINI- Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75%(passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85%(passaggio di due classi).
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili (cd. bonus mobili). Il limite di 10.000 Euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
__________

[1] Si ricorda che con la riforma operata dalla L. 163/2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio

__________

Fonte: Legislazione Tecnica, per info clicca QUI. Per approfondimenti e consulenze contattare lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI.

mercoledì 16 aprile 2014

Come ristrutturare casa e risparmiare rispettando l’ambiente

Prima o poi tutti si trovano a dover affrontare delle spese per ristrutturare la propria casa. Ecco come risparmiare puntando sull’efficienza energetica.

Quando si acquista la propria casa, ai nostri occhi sembra perfetta. Dopo qualche anno, però, possono emergere alcuni problemi, ad esempio legati all’isolamento termico dell’edificio. Nonostante comportino una spesa anche elevata, queste problematiche vanno affrontate, anche perché isolando termicamente la propria casa è possibile risparmiare notevolmente sui consumi per il riscaldamento.

Inoltre, chi ristrutturerà la propria casa con lavori finalizzati ad isolare termicamente l’edificio e a renderlo efficiente dal punto di vista energetico, potrà approfittare della proroga degli ecobonus decisa con l’approvazione della Legge di Stabilità.

Per le spese sostenute da giugno 2013 a dicembre 2014 per l’efficientamento energetico della propria casa si potrà usufruire di una detrazione fiscale pari al 65%, mentre per quelle sostenute a partire dal 2015 la detrazione fiscale si ridurrà al 50%.

Vediamo quindi quali sono i punti fondamentali da seguire se si vuole ristrutturare la propria casa secondo principi di ecosostenibilità e risparmio energetico, approfittando così degli ecobonus e contribuendo in prima persona alla tutela dell’ambiente.

Innanzitutto è fondamentale scegliere i materiali che si utilizzeranno. Ovviamente si dovrà optare per materiali di prima scelta: se la spesa iniziale sarà più elevata, si eviterà di dover intervenire nuovamente in futuro su quanto fatto e quindi si risparmierà sui costi di manutenzione.

La scelta cambierà anche in base a come vogliamo utilizzare l’abitazione da ristrutturare: se abbiamo intenzione di venderla a breve, sarà preferibile optare per colori neutri, mentre se la casa rimarrà in nostro possesso dovremmo individuare con attenzione cosa sostituire e cosa mantenere inalterato, così da ammortizzare i costi.

In particolare, fate attenzione alla composizione delle sostanze presenti nei materiali acquistati, che devono essere assolutamente atossici. Ad esempio la formaldeide, abbondantemente presente nelle moquette o in alcuni materiali isolanti, è fortemente tossica e viene rilasciata dai materiali in cui è contenuta nel corso degli anni, con rischi anche gravi per la salute.

Sono pericolose per l’ambiente, invece, i composti organici volatili, meglio conosciuti come VOC, presenti in vernici e collanti per i pavimenti. Sarebbe quindi opportuno acquistare isolanti naturali in fibra di cotone, oppure moquette organiche e vernici a base d’acqua.

L’inquinamento ambientale è anche provocato dai trasporti: scegliere materiali a chilometro zero, prodotti localmente, è sicuramente un modo per contribuire alla riduzione della dispersione di carbonio nell’ambiente.

Inoltre, non bisogna dimenticare che i lavori di ristrutturazione producono rifiuti, in media 115 chilogrammi di materiale di scarto per ogni metro quadrato. Se la produzione di rifiuti è un fatto inevitabile, è importante smaltirli correttamente per evitare che inquinino il territorio: esistono delle ditte che si occupano specificatamente di questo, ritirando elettrodomestici o vecchi cablaggi. Inoltre lo smaltimento di vecchi computer, frigoriferi e lavatrici è a carico del venditore, che dovrà essere contattato nel caso si vogliano sostituire questi apparecchi.

Infine un ultimo consiglio, che farà bene sia all’ambiente che al portafoglio. Spesso non è necessario rifare tutto da capo: molte volte è sufficiente attuare piccoli cambiamenti per avere la sensazione di trovarsi in una casa del tutto nuova. Invece di demolire parti delle casa e gettare i mobili, si può svecchiare e restaurare, anche con le tecniche del fai da te.

Fonte: infobuildenergia, leggi QUI.

mercoledì 6 novembre 2013

Ecobonus 65% e Ristrutturazioni edilizie, Ok a demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma

Come previsto dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del Fare) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dal 21 agosto 2013 (giorno di entrata in vigore della legge di conversione) è possibile usufruire della detrazione fiscale del 65% prevista per le ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con modifica di sagoma.

Lo ha ribadito l'ENEA rispondendo ad un quesito di un contribuente che chiedeva delucidazioni in merito. In particolare, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo delle nuove Tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha inserito la risposta all'interno delle proprie FAQ (Frequently Asked Questions) ricordando che la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) il riferimento alla "sagoma".

In particolare, grazie a questa modifica, dal 21 agosto 2013 è possibile fruire delle detrazioni fiscali del 65% previste per gli interventi di ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, per il quale non sia stata rispettata la sagoma originaria. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi "volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza". Dunque, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come "ristrutturazione edilizia" (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del DM 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.

L'ENEA ha, inoltre, risposto ad una domanda riguardante l'ampliamento di un immobile per il quale è stata avviata la pratica di detrazione fiscale. In particolare, nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento viene considerato "nuova costruzione".

Ricordiamo, infine, che è in esame alle Camere il testo definitivo del disegno di legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014) che, tra le altre cose, definisce le proroghe relative alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per riqualificazione energetica.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

lunedì 30 settembre 2013

Ecobonus, Ristrutturazioni, Bonus mobili ed elettrodomestici: nuova circolare dall'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 18 settembre scorso interviene con alcuni chiarimenti sulle misure introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 che contiene agevolazioni dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità di stimolo dei settori produttivi di riferimento.Ricordiamo che il citato decreto-legge ha definito la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni d’imposta previste sia per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sia per quelli di ristrutturazione edilizia, innalzando contestualmente le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013).

Per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, sono previsti ulteriori sei mesi di agevolazione (30 giugno 2014).

Nell’ambito del bonus (50%) riservato alle opere di recupero del patrimonio edilizio, poi, ha raddoppiato l’importo massimo agevolabile (da 48 a 96mila euro) e aggiunto, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La circolare tratta:
- gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. 


Riqualificazione energetica - La disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica è contenuta nell’art. 14 del decreto. Il comma 1 stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013”.

La proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, di seguito indicati:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.


Ristrutturazioni edilizie - Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono oramai parte del Tuir (articolo 16-bis) e, anche se le misure sono state per il momento “ritoccate” (cioè, fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di detrazione è del 50% e il massimo di spesa ammissibile è pari a 96mila euro), con il nuovo anno tutto tornerà alla normalità.

Nella circolare il paragrafo 2.2 è dedicato alle precisazioni a proposito del bonus in caso di interventi antisismici su edifici situati in zone ad alta pericolosità tellurica (articolo 16, comma 1-bis del Dl 63/2013).

Le unità immobiliari interessate sono quelle adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive, a prescindere dalla loro categoria catastale e lo sconto d’imposta, per questo tipo di interventi, è innalzato al 65% delle spese sostenute (per un ammontare massimo di 96mila euro) e può essere applicato fino al 31 dicembre 2013, a patto che le procedure autorizzative siano state avviate dal 4 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 63/2013.

I lavori agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir e precisamente l’esecuzione di opere:
- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.


Mobili e grandi elettrodomestici - L’art. 16, comma 2, del decreto, nel quadro delle misure adottate per favorire la ripresa economica, prevede che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.” Il medesimo comma 2 stabilisce che la detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.

Nella circolare viene precisato che l’agevolazione è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Un ulteriore chiarimento fornito sulla detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è contenuto nel paragrafo 3.6 e riguarda le modalità di pagamento. In sostanza, i contribuenti hanno a disposizione due vie: quella classica, che prevede l’effettuazione di un bonifico bancario o postale, obbligatoria per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione, e quella “straordinaria” con carte di credito o di debito, possibilità concessa in considerazione del tipo di beni comperati.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in materia; si rammenta inoltre che in Commissione Ambiente e Finanze della Camera è già stato dato l'OK alla stabilizzazione dell'ecobonus, ora occorre l'approvazione in Parlamento.