Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza 08/02/2013, n. 720.
L’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. edilizia) dispone che sono subordinati al rilascio del permesso di costruire «gli interventi di ristrutturazione edilizia»; sono espressamente qualificati tali quelli che, tra l’altro, comportino un aumento di superfici.
Si tratta di una previsione di particolare rigore per i centri storici, finalizzata ad evitare indebite alterazioni dei loro delicati equilibri abitativi e funzionali.
L’art. 33 dello stesso D.P.R. prevede che nel caso in cui vengano eseguiti i suddetti interventi in assenza di permesso di costruire, o in totale difformità da esso, la sanzione irrogata è quella della rimozione o demolizione, cioè - in coerenza con detti obiettivi - senz’altro quella ripristinatoria.
Vedremo ora quali saranno gli sviluppi in materia emanati dalle regioni o dai singoli regolamenti comunali: di fatto in questo modo si va verso una ulteriore complicazione delle norme, atteso il fatto che di recente la direzione che era stata presa dal legislatore - con la CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) - era quella di una semplificazione.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per approfondimenti.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
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Copia della Sentenza, leggi QUI.